L’agricoltura sociale è una nuova pratica che attraverso iniziative promosse in ambito agricolo e alimentare da aziende agricole ma anche cooperative sociali, intende favorire il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità e al contempo produrre beni.
Si tratta, dunque, di un vero e proprio strumento operativo attraverso il quale i governi regionali e locali – in maniera diretta o attraverso associazioni preposte – possono applicare le politiche del welfare in ambito territoriale, coinvolgendo una pluralità di soggetti giuridici, enti, aziende agricole e cittadini.
Negli ultimi anni in Italia molte cooperative sociali hanno avviato attività agricole come luogo e campo di lavoro attraverso il quale promuovere qualità di vita e opportunità di recupero e di costruzione identitaria per molte persone, e al contempo molte aziende agricole hanno avviato, nell’ambito della multifunzionalità delle loro aziende, attività di servizi in ambito socio sanitari educativo in risposta a domande ed esigenze delle comunità.
Il fatturato delle cooperative sociali ricomprende, in moltissimi casi, contratti con la Pubblica Amministrazione per prestazioni di natura sanitaria e socioassistenziale, che sono nei fatti il corrispettivo di servizi in tale ambito per la cura ed il sostegno a soggetti svantaggiati affidati alle stesse cooperative.
La legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” ha recepito questo orientamento definendo l’agricoltura sociale “aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. Le attività di cui al comma 1 ( di agricoltura sociale) sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell’agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.
Questa scelta rischia tra l’altro di precludere l’accesso al riconoscimento di agricoltura sociale a gran parte delle cooperative sociali che operano da anni in campo agricolo.
Ho sottoscritto una risoluzione in commissione agricoltura del collega Mino Taricco, per chiedere di poter definire in modo puntuale le modalità di calcolo del 30% e che ci sia la possibilità di escludere ai fini della presente legge dal computo del fatturato delle cooperative sociali le prestazioni sanitarie e socioassistenziali verso la Pubblica Amministrazione.