Via libera della Camera al provvedimento sul conflitto di interessi. I voti favorevoli sono stati 218, i no 94, 8 gli astenuti. Il testo passa ora all’esame del Senato.
Ecco i punti principali:
A CHI SI APPLICA LA LEGGE
Destinatari delle norme sono presidente del Consiglio, vicepresidenti, ministri, viceministri, sottosegretari, commissari straordinari di governo, membri delle Authority e degli organi di vertice della Banca d’Italia, presidenti delle Regioni e delle Province autonome e componenti delle rispettive Giunte, parlamentari italiani e consiglieri regionali.
INCOMPATIBILITA’
I titolari delle cariche di governo non possono contemporaneamente ricoprire altri uffici pubblici, ad eccezione di quello di parlamentare; qualunque impiego pubblico o privato; esercitare attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite, attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie; ricoprire qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominata, ovvero esercitare compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni, ad eccezione di quelle ricoperte in ragione della funzione di governo svolta. L’incompatibilità relativa alle attività imprenditoriali può essere evitata attraverso l’adozione degli strumenti indicati per superare i conflitti di interessi, a partire dal blind trust. E’ prevista un’estensione dell’incompatibilità anche una volta cessati dall’incarico di governo. In particolare nell’anno successivo non è possibile svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso aziende private, aziende ed enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell’Antitrust, qualora accerti l’inesistenza di conflitti di interessi.
ASTENSIONE
Il titolare di una carica di governo nazionale è obbligato ad astenersi dall’esercizio delle sue funzioni quando può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, del coniuge, del convivente o dei parenti entro il secondo grado, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, anche se non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
BLIND TRUST
E’ il cuore della normativa e scatta in presenza di due grandi fattispecie. In primo luogo quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell’energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell’editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario. In secondo luogo, quando per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, si rilevi che essi siano tali da condizionare l’esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Sono considerate rilevanti le partecipazioni detenute direttamente o per interposta persona superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurino al titolare il controllo o la partecipazione al controllo. Vengono inoltre considerati rilevanti anche gli accordi contrattuali e i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari. A questo punto le attività in questione debbono essere affidate, mediante la sottoscrizione di un contratto, ad una gestore, scelto tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare inserite in un apposito elenco. Il contratto di gestione regola le condizioni per l’alienazione. Il gestore opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, senza che il titolare della carica di governo possa chiedere o ricevere informazioni. Ogni novanta giorni ha diritto di conoscere, tramite l’Antitrust, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione. Qualora ritenga non soddisfacente il risultato complessivo, secondo quanto risulta dai resoconti periodici, può chiedere la sostituzione del gestore all’Antitrust. In ogni caso il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l’entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione.
OBBLIGO DI VENDITA
Qualora il blind trust o comunque altre misure non vengano ritenute idonee al superamento del conflitto di interessi, l’Antitrust può obbligare il titolare della carica di governo a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti. L’alternativa sono le dimissioni.
OBBLIGO DI DICHIARAZIONI
Previsto un obbligo di dichiarazioni entro venti giorni dall’assunzione dell’incarico di governo per valutare l’esistenza di eventuali conflitti di interessi. In particolare è richiesto agli interessati di rendere nota la titolarità di quelle cariche o attività che siano oggetto di possibile incompatibilità; di trasmettere l’ultima dichiarazione dei redditi e tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona; di comunicare ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica di governo, un impiego o un’attività di qualunque natura. Tali dichiarazioni sono richieste anche ai coniugi, ai conviventi e ai parenti entro il secondo grado.
SANZIONI
Previste sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 euro qualora non siano rispettati i termini per la presentazione delle dichiarazioni, purchè questo avvenga nei successivi trenta giorni dalla scadenza prevista. Quando questo ulteriore tempo sia trascorso invano o in caso di dichiarazioni non veritiere o incomplete scattano la sanzioni penali della reclusione e della multa. Sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati nel caso di inadempimento dell’obbligo di astensione. Sanzione nella stessa misura per le imprese facenti capo al titolare della carica di governo che, nonostante la diffida dell’Antitrust, abbiano posto in essere comportamenti per avvalersi di atti adottati in conflitto di interessi.
INELEGGIBILITA’
Vengono ampliati i casi di ineleggibilità al Parlamento per coloro che abbiano la titolarità o il controllo di imprese, già indicate dalle norme elettorali, che abbiano contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di notevole entità economica con lo Stato. Per quanto riguarda i consiglieri regionali, scatta l’ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un’impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla Regione, di notevole entità economica.
ANTITRUST
L’Autorità garante della concorrenza è chiamata ad attuare le norme previste dalla legge sul conflitto di interessi. E’ composta da cinque membri, tre eletti dalla Camera e due dal Senato, rispettando il principio dell’equilibrio di genere, scelti nell’ambito di elenchi rispettivamente di 12 e 8 componenti individuato dalle competenti commissioni dei due rami del Parlamento sulla base dei curricula pervenuti. Al suo interno elegge poi il presidente. Possono farne parte persone di notoria indipendenza e di specifica competenza e professionalità, da individuarsi tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione nonché tra altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza. Infine l’Autorità competente per l’applicazione della legge nei confronti dei membri dell’Antitrust è l’Autorità nazionale anticorruzione.