L’aula della Camera ha approvato con 310 sì, 164 no e 2 astenuti il dl recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie tfr. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
I punti principali:
RIVALUTAZIONE E PARZIALE RIMBORSO ASSEGNI PENSIONISTICI
L’articolo 1 del decreto dà attuazione ai precetti della sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale, rivalutando per gli anni 2012 e 2013 gli assegni pensionistici compresi fra le tre e le sei volte l’assegno minimo Inps, con effetti anche sugli anni successivi.
Gli arretrati verranno erogati in un’unica soluzione con effetto dal 1° agosto 2015.
UN MILIARDO AGGIUNTIVO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
Oltre un miliardo di euro aggiuntivi andranno a finanziare e rafforzare gli ammortizzatori sociali in deroga. Lo dispone l’articolo 2, che incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione per il 2015. L’articolo 3 incrementa invece le risorse destinate al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per il settore della pesca.
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E CIGS PER CESSAZIONE
All’articolo 4 il decreto prevede lo stanziamento di 290 milioni di euro aggiuntivi per contratti di solidarietà . In particolare per il 2015 è autorizzata la spesa di150 milioni destinati all’innalzamento dal 60 al 70 per cento dell’integrazione salariale dei contratti di «Tipo A» (riservati alle imprese che hanno accesso alla cassa integrazione) e di altri 140 milioni per i contratti di «Tipo B» (utilizzati dalle imprese che non hanno accesso alla cassa integrazione) al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale. Inoltre lo stesso articolo – modificato in Aula da un emendamento della Commissione Lavoro – assegna 20 milioni per finanziare il secondo anno degli accordi di crisi aziendale per cessazione di attività che prevedono, tramite l’intervento del trattamento CIGS , la possibile rioccupazione dei lavoratori sospesi dal lavoro.
TUTELA DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO
Rete di salvataggio per i montanti contributivi colpiti l’anno scorso da rendimenti negativi. Il decreto prevede che il quoziente non possa mai essere inferiore ad un valore pari all’1 per cento. L’articolo 5 modifica infatti i criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione. La revisione della disciplina si è resa necessaria dopo che nel 2014 i coefficienti hanno avuto segno negativo sia in valore assoluto che al netto dell’inflazione, determinando una rivalutazione negativa.
ANTICIPO EROGAZIONE PENSIONI
Gli assegni pensionistici saranno corrisposti in anticipo e senza eccezione il 1° giorno del mese. Lo prevede l’articolo 6 del decreto, che unifica i termini di erogazione, articolati fino ad oggi in tre differenti modi: il 1° del mese per le prestazioni previdenziali Inps; il 10 del mese per quelle erogate dall’ex Enpals e il 16 del mese per quelle erogate dall’ex Inpdap. L’innovazione riguarda tanto gli assegni pensionistici quanto le indennità di accompagnamento e le rendite vitalizie erogate dall’Inps.
ANTICIPAZIONE TFR
L’articolo 7 modifica la disciplina sul Tfr in busta paga, introdotta dalla Legge di stabilità 2015. Viene istituito un finanziamento bancario, assistito da speciali garanzie (tra cui quella di ultima istanza dello Stato), cui possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota del Tfr in busta paga. Si esclude fra l’altro qualsiasi forma di onere fiscale connesso all’operazione di finanziamento alle imprese all’atto della stipula del finanziamento, nel corso del rapporto e nell’eventuale escussione della garanzia.