L’Assemblea della Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge C. 784-A in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
Ecco le novità principali della riforma:
- estensione anche al figlio non riconosciuto alla nascita da donna che abbia manifestato la volontà di rimanere anonima la possibilità, raggiunta la maggiore età, di chiedere al tribunale dei minorenni l’accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici;
- possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata;
- accesso consentito nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato;
- accesso consentito nei confronti della madre deceduta;
- procedimento di interpello della madre per verificare il permanere della sua volontà di anonimato;
- l’adottato maggiorenne;
- il figlio maggiorenne non riconosciuto alla nascita, in assenza di revoca dell’anonimato da parte della madre;
- i genitori adottivi, legittimati per gravi e comprovati motivi;
- i responsabili di una struttura sanitaria, in caso di necessità e urgenza e qualora vi sia grave pericolo per la salute del minore.
- degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;
- della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, tale dichiarazione;
- della possibilità di confermare, trascorsi 18 anni dalla nascita, la volontà di anonimato;
- della facoltà di interpello del figlio.
- I legittimati ad avviare l’istanza di interpello (può essere presentata una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio) sono:
- Se la madre confermi di volere mantenere l’anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l’accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all’eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili;
- modifica dell’art. 2 del codice della privacy con riguardo al certificato di assistenza al parto: il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell’anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all’accesso alle sole informazioni di carattere sanitario;
- modifica del regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. La madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:
- disciplina per i casi di parti anonimi precedenti all’entrata in vigore della legge.