Nota sui lavori parlamentari settimana dal 7 al 10 Aprile

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Premessa

Nella settimana la Camera ha votato due testi di legge molto importanti: la legge delega sul terzo settore e il disegno di legge che recepisce nell’ordinamento italiano il reato di tortura.

1 Legge delega sul terzo settore.

Il percorso che precede l’avvio della discussione in aula è stato molto lungo. E’ iniziato con la definizione delle Linee guida per la riforma del Terzo settore messe a punto dal Governo nel maggio del 2014 sottoposte a consultazione pubblica e poi trasformate nel luglio dello stesso anno nella legge delega giunta infine all’esame dell’aula dopo un lungo ciclo di audizioni informali e un lavoro accurato e approfondito della Commissione.

L’esito del lungo lavoro istruttorio è un testo equilibrato che ridefinisce l’ambito del Terzo settore, riordina e rende più rispondente alla realtà di oggi la normativa precedente frammentaria e disomogenea, promuove la cittadinanza attiva e l’economia sociale vigilando su abusi e furbizie.

Su quest’ultimo punto la delega  sceglie di collocare i controlli sul sistema in capo al Ministero del lavoro che peraltro curera’la tenuta del registro unico del Terzo settore (piuttosto che ad una Authority che avrebbe avuto costi importanti per un’azione efficacia su un sistema vastissimo).

L’ossatura della legge è quella chiesta da anni – e vanamente fin’ora- dal Forum del Terzo settore, consapevolezza che rende ancora più’ risibile l’accusa rivolta alla delega da parte di alcuni di essere il cavallo di Troia per privatizzare il Welfare: il che non ha alcun riscontro nel testo più sotto commentato nel dettaglio.

2 Reato di tortura

La recente condanna da parte della Corte di Strasburgo nei confronti dell’Italia per il “massacro messicano” compiuto nella scuola Diaz di Genova nel 2001 rende ancora più evidente le conseguenze del mancato recepimento del reato di tortura nell’ordinamento  italiano,buon ultimo insieme alla Germania. Un ritardo che l’approvazione alla Camera della proposta di legge in questa settimana, se rapidamente seguita dal voto finale del Senato, colmera’.

Dopo la sentenza di Strasburgo poi si è riacceso il dibattito pubblico sulle responsabilità di De Gennaro, al tempo del G8 di Genova capo della polizia: sul punto è già’ stato celebrato un processo che ha concluso l’iter giuridico della discussione. Poi ciascuno degli attori della catena di comando di allora dovrà interrogare la propria coscienza alla luce del pronunciamento della Corte Europea.

Disegno di legge: Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (A.C. 2617-A) ed abbinate (A.C. 2071-2095-2791)

Si tratta di un settore in costante crescita: rispetto al 2001 le organizzazioni non profit sono aumentate del 28 per cento, i dipendenti del 39 e i volontari del 43. Il 66 per cento sono associazioni non riconosciute, il 22 fondazioni e solo 3,7 cooperative sociali. L’Istat ha censito 300.191 organizzazioni non profit che impiegano 681mila addetti, 271mila lavoratori stabili e 5mila temporanei. I volontari sono 4 milioni e 700mila. Il ‘Terzo settore’ viene definito come il complesso degli enti privati con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale attuando il principio di sussidiarietà. Punto centrale del ddl è l’istituzione del Codice del Terzo settore per la raccolta e il coordinamento delle norme al fine di:

  • individuare le attività solidaristiche che caratterizzano gli enti del terzo settore;
  • definire le modalità organizzative e amministrative degli enti che dovranno essere ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità;
  • previsione del divieto di distribuzione degli utili, anche in forma indiretta;
  • disciplinare gli obblighi di controllo interno, rendicontazione e trasparenza e le modalità di verifica periodica dell’attività svolta;
  • riorganizzare il sistema di registrazione degli enti attraverso la messa a punto di un registro unico del Terzo settore che sarà istituito presso il ministero del Lavoro con la previsione dell’obbligo della iscrizione per tutti gli enti che si avvalgono di fondi pubblici o privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei;
  • attribuzione alla presidenza del Consiglio del coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del terzo settore.

Il ddl prevede, tra l’altro, la definizione dell’impresa sociale come impresa privata con finalità di interesse generale con l’obiettivo primario di realizzare impatti sociali positivi conseguiti attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali. È previsto anche l’ampliamento dei settori di attività di utilità sociale (es. commercio equo e solidale), dell’inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell’alloggio sociale e dell’erogazione del microcredito da parte di soggetti abilitati. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiranno di diritto la qualifica di impresa sociale. Per quanto riguarda il servizio civile universale Il ddl ne prevede l’istituzione finalizzata alla difesa non armata e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale; la previsione di un meccanismo di programmazione triennale dei contingenti di giovani di età compresa tra 28 e 38 anni che possono essere ammessi tramite bando pubblico al servizio civile universale; la definizione di uno status giuridico che preveda l’instaurazione, tra i giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro. Sono previste agevolazioni economiche in favore degli enti del Terzo settore e il riordino e l’armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. È prevista una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, la riorganizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all’erogazione di risorse al Terzo settore, la riforma dell’istituto del cinque per mille allo scopo di rendere noto l’utilizzo delle somme devolute con questo strumento, l’assegnazione di immobili pubblici inutilizzati e la revisione della disciplina delle Onlus.

Proposta di legge: S. 10-362-388-395-849-874 : Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano (A.C. 2168-A)

Nello specifico il provvedimento prevede: Torture in carcere. Sono pesanti le pene contro chi tortura. Il nuovo reato introdotto nel codice penale punisce infatti con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia o violando i propri obblighi di protezione cura o assistenza, intenzionalmente cagiona a una persona a lui affidata o sottoposta alla sua autorità sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere dichiarazioni o informazioni o infliggere una punizione o vincere una resistenza o ancora in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. La sofferenza dovrà però essere acuta e comunque ulteriore rispetto a quella che deriva dalla semplice detenzione o altre legittime misure limitative dei diritti. Specifiche aggravanti, peraltro, scattano in caso di lesioni o morte. Aggravante per agenti: Se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, la pena è aggravata da 5 a 15 anni. Istigazione alla tortura: è istigazione specifica che vale solo per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Il nuovo reato prevede il carcere fino a 3 anni se l’istigazione non è accolta o comunque non c’è stata tortura. Prescrizione lunga: i termini di prescrizione raddoppiano, dunque il reato di tortura se prima non interviene il processo si estinguerà in 20 anni. Stop espulsioni: Divieto assoluto di espulsione o respingimento verso paesi che praticano la tortura o dove la violazione dei diritti umani sia grave e sistematica. Dichiarazioni estorte nulle: Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo. Valgono però come prova contro gli imputati di tortura. Niente immunità diplomatica: I cittadini stranieri indagati o condannati per tortura non possono godere di alcuna immunità diplomatica.

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