La Camera ha approvato, con 274 sì, 26 no e 121 astenuti, l’articolo 1 del disegno di legge sulla prescrizione che prevede la cosiddetta ‘prescrizione lunga’, vale a dire il raddoppio dei tempi per i reati di corruzione propria, impropria e in atti giudiziari. Il testo va ora in Senato.
Ecco come cambia la prescrizione.
Prescrizione corruzione. Il termine di prescrizione base dei reati di corruzione propria e impropria e in atti giudiziari aumenta della metà. Per esempio, per la corruzione ex art. 319 portata dalla legge Severino fino a 8 anni, il processo dovrà intervenire entro 12 anni pena l’estinzione del reato.
Fermo lancette dopo condanna. La prescrizione resta sospesa per due anni dopo la sentenza di condanna in primo grado e per un anno dopo la condanna in appello. La sospensione però non vale in caso di assoluzione.
Casi di sospensione. Oltre alle ipotesi già previste dal codice, la prescrizione sarà sospesa anche nel caso di rogatorie all’estero (6 mesi), perizie complesse (3 mesi) e istanze di ricusazione.
Prescrizione differita per minori. In linea con le convenzioni internazionali e gli ordinamenti europei, per i più gravi reati contro i minori (violenza sessuale, stalking, prostituzione, pornografia etc.) la prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno.
Entrata in vigore. Le nuove norme, dato che la prescrizione ha valore sostanziale, si applicano ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della legge.