Con 265 sì, 51 voti contrari e 63 astenuti, la Camera ha approvato la riforma della responsabilità civile dei magistrati. Il testo, già licenziato dal senato, ora è legge.
I punti principali del testo prevedono:
Responsabilità indiretta – Resta fermo il principio per cui è lo Stato che risarcisce direttamente i danni della ‘malagiustizia’ potendo solo in seconda battuta rifarsi sul magistrato. Il cittadino che ha patito un danno ingiusto, in altri termini, potrà esercitare l’azione risarcitoria esclusivamente nei confronti dello Stato.
Obbligo di rivalsa – L’azione di rivalsa dello Stato diventa obbligatoria. Il risarcimento al magistrato dovrà essere chiesto entro due anni dalla sentenza di condanna nel caso di diniego di giustizia o quando la violazione è stata determinata da dolo o negligenza inescusabile. Quanto all’entità della rivalsa, cresce la soglia attualmente fissata a un terzo: il magistrato risponderà ora con lo stipendio netto annuo fino alla metà. Se vi è dolo, l’azione risarcitoria è però totale.
Soppressione del filtro – Niente più controlli preliminari di ammissibilità della domanda di risarcimento contro lo Stato. L’attività di ‘filtro’ (verifica dei presupposti e valutazione di manifesta infondatezza) oggi affidata al tribunale distrettuale è cancellata.
Confini della colpa grave – Si ridefiniscono e integrano le ipotesi di colpa grave. Oltre che per l’affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto esistente, scatterà la colpa grave in caso di violazione manifesta della legge e del diritto comunitario e in caso di travisamento del fatto o delle prove. Colpa grave sarà anche l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale al di fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.
Travisamento fatto o prove – I lavori parlamentari, richiamandosi a un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, hanno chiarito come il ‘travisamento’ rilevante ai fini della responsabilità civile del magistrato sia unicamente quello macroscopico ed evidente, tale da non richiedere alcun approfondimento di carattere interpretativo o valutativo.
Clausola salvaguardia – Viene ridelineata la portata della ‘clausola di salvaguardia’: pur confermando che il magistrato non è chiamato a rispondere dell’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove, si escludono espressamente da tale ambito di irresponsabilità i casi di dolo, di colpa grave e violazione manifesta della legge e del diritto della Ue.