Le mafie sono un cancro. Colpiscono il tessuto del paese, si insinuano negli affari, nella società, nella politica. In Italia come all’estero.
Abbiamo reso la nostra legislazione, con questo e con altri provvedimenti, la più avanzata ed efficace. Anche se le leggi non bastano.
Ci vogliono comportamenti coerenti di chi, ancor oggi, si gira dall’altra parte e fa finta di niente. Già all’indomani della strage di Capaci era stato introdotto nel codice penale il reato di scambio elettorale politico-mafioso, il cosiddetto art.416-ter.
Ma alcuni difetti strutturali lo avevano reso di fatto inefficace a reprimere il fenomeno della contiguità politico-mafiosa: con la nuova legge, chi scende a patti con organizzazioni mafiose per farsi sostenere in una competizione elettorale viene punito non solo quando vi sia scambio di denaro, ma anche a fronte di qualsiasi altra utilità come appalti, posti di lavoro, abusi edilizi, aggiustamenti di processi.
LE NOVITÀ
L’attuale 416-ter punisce con la reclusione da 6 a 12 anni lo scambio di promesse tra il politico e il mafioso: da un lato la promessa del mafioso (o un suo emissario) di procurare voti mediante i metodi e le intimidazioni dell’associazione mafiosa; dall’altro la promessa (o l’erogazione) da parte del politico di denaro o altre utilità a favore della mafia.
UNA NORMA FINALMENTE APPLICABILE
La riforma ha riscosso espliciti consensi da parte del Procuratore nazionale antimafia e del presidente dell’Autorità anticorruzione. Dice Franco Roberti: “Abbiamo una norma perfetta e veramente utile a contrastare lo scambio tra politica e mafia. C’è uno strumento in più per contrastare le connessioni politico-mafiose che sono, come sappiamo tutti, la vera forza delle mafie. Abbiamo reso la nostra legislazione, con questo e con altri provvedimenti, più avanzata ed efficace.