L’ITALIA COME L’EUROPA
Erano vent’anni che delle “Unioni civili” non si riusciva nemmeno a discutere. Non solo in Parlamento, ma nemmeno all’interno del centrosinistra. PACS, DICO, sono tutte formule di tentativi falliti ancor prima di nascere. In questi MilleGiorni, abbiamo trasformato questa lunga discussione in legge, con i voti pure di una parte del centrodestra. Cittadini che si sentivano di “serie B” e che, grazie a questa legge, dal 5 giugno 2016 non lo sono più. Abbiamo fatto di questa, una legislatura per i diritti. Il modello a cui si ispira la legge è quello tedesco fondato, in base al principio di non discriminazione, sull’estensione dei diritti civili del matrimonio. Si pone fine così ad un dibattito che si trascinava da tanto tempo e si colma un ritardo che era stato segnalato anche dalla Corte europea dei Diritti.
UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
L’istituto delle unioni civili riguarda le persone delle stesso sesso. Consiste nell’estensione alle unioni omosessuali di una serie di norme che regolano il matrimonio. Si occupa, quindi, sia delle condizioni per cui l’unione possa essere ritenuta valida, che di quelle relative al suo annullamento e all’eventuale conseguente separazione. Come il matrimonio, prevede per i coniugi diritti e doveri, l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, e alla coabitazione, nonché di contribuire ai bisogno comuni. Stabilisce che la scelta della residenza comune sia concordata e la possibilità di assumere un cognome comune. Riconosce, in ne, una serie di diritti di natura patrimoniale (diritti in materia di successione come la legittima, diritto al mantenimento e agli alimenti in caso di scioglimento dell’unione civile, diritto alla pensione di reversibilità, diritto al ricongiungimento familiare).
CONVIVENZE DI FATTO
Riguardano le coppie, sia eterosessuali che omossessuali, che convivano di fatto sotto lo stesso tetto. La legge riconosce loro una serie di diritti che, offrendo garanzie sulle sue condizioni, favorisce la continuità della convivenza. Prevede quindi:
- che i conviventi possano accedere alle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o la condivisione degli utili dell’impresa in cui lavorino entrambi;
- che, in caso di malattia, i conviventi abbiano diritto reciproco di visita e assistenza; che se uno dei due conviventi muore, l’altro possa continuare ad abitare nella casa comune o abbia diritto a un risarcimento;
- che, nel momento in cui la convivenza dovesse cessare, il convivente economicamente più debole abbia diritto a ricevere gli alimenti nel caso in cui si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedervi.