Reato di tortura: una legge di civiltà contro una delle più gravi violazioni dei diritti dell’uomo

7 years ago by in Atti Approvati, Attività Parlamentare Tagged: , ,

L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl per l’introduzione nel nostro ordinamento il reato di tortura. I favorevoli sono stati 198, 35 i contrari, 104 gli astenuti. E’una legge di civiltà che tutela le vittime di questa pratica disumana, una delle più gravi violazioni dei diritti dell’uomo.

Ecco i punti punti principali delle Legge: 

IL NUOVO ARTICOLO 613-BIS

Il nuovo articolo 613-bis del codice penale prevede che “chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.

AGGRAVANTE FORZE DELL’ORDINE

Il secondo comma del reato di tortura prevede una aggravante nel caso in cui i fatti siano “commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni”.

NON PUNIBILITÀ SE AGENTE AGISCE CON LEGITTIMITÀ

Non ci sarà reato se “sofferenze” provocate da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio sono “risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”.

PENE AUMENTATE CON LESIONI PERSONALI O MORTE

Se dalla commissione del reato deriva una lesione personale le pene sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. In caso di morte quale conseguenza non voluta è prevista una pena di trenta anni di reclusione. Se la morte è provocata volontariamente scatta l’ergastolo.

ISTIGAZIONE PUBBLICO UFFICIALE A COMMETTERE TORTURA

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo “concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

INVALIDITÀ INFORMAZIONI OTTENUTE CON TORTURA

Le dichiarazioni o le informazioni ottenute attraverso tortura non sono comunque utilizzabili come prove.

DIVIETO DI ESPULSIONE IN PAESI CHE PRATICANO TORTURA

Vietato il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano “fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a TORTURA. Nella valutazione di tali motivi – si legge – si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.

NO IMMUNITÀ ED ESTRADIZIONI A CONDANNATI PER TORTURA

Non potrà essere riconosciuta “alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di TORTURA in altro Stato o da un tribunale internazionale”. Prevista anche l’estradizione del cittadino straniero condannato in altri Stati per il reato di tortura.

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