Approvata alla Camera all’unanimità la proposta di legge si propone di rafforzare il sistema di tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico: si riferisce, dunque ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da:
- il coniuge, anche legalmente separato o divorziato;
- la parte dell’unione civile, anche se l’unione è cessata;
- una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.
Ecco le principali novità
- Gratuito patrocinio: viene rafforzata la tutela dei figli della vittima consentendo loro l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito - Il patrocinio gratuito dovrà coprire tanto il processo penale quanto tutti i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, compresi i procedimenti di esecuzione forzata.
- Ergastolo anche all’omicida del coniuge: attualmente l’articolo 577 del codice penale, che riguarda l’omicidio aggravato dalle relazioni personali, prevede, al comma 1, che venga applicato l’ergastolo solo per gli ascendenti e discendenti: con la nuova previsione, approvata in commissione per mezzo dell’approvazione di un emendamento del PD, la l’aggravante si estende anche al coniuge, anche legalmente separato, alla parte dell’unione civile; e alla persona legata all’omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente (attualmente l’omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile (viene invece punito con la reclusione da 24 a 30 anni).
- Risarcimento del danno: sequestro conservativo, si introduce l’obbligo per il pubblico ministero che procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell’unione civile (anche se l’unione è cessata) o della persona legata all’imputato da relazione affettiva o stabile convivenza di verificare la presenza di figli della vittima (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato in ogni stato e grado del processo.
- Provvisionale e sequestro conservativo: il giudice in sede di condanna - a prescindere dal carattere definitivo della stessa – deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50 per cento del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile (si tratta di anticipare il risarcimento del danno senza dover aspettare l’avvio della causa civile in seguito alla sentenza di condanna) Inoltre, collegando la provvisionale al sequestro conservativo si dispone che, se i beni dell’imputato sono già sottoposti a sequestro, quest’ultimo con la sentenza di primo grado si converte in pignoramento, nei limiti della provvisionale accordata.
- Indegnità a succedere: viene resa automatica la sua applicazione in caso di condanna per omicidio in ambito domestico, anche in caso di patteggiamento: non sarà, dunque, necessario avviare un procedimento civile a seguito della condanna penale, ma sarà invece il giudice penale a dichiarare l’indegnità a succedere contestualmente alla sentenza di condanna.
- Pensione di reversibilità: viene sospeso il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum della vittima a partire dall’iscrizione sul registro degli indagati (art. 335 c.p.p.), anticipando così gli esiti della sentenza di condanna: in caso di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento la sospensione viene meno e dovranno essere corrisposti gli arretrati. In caso di sospensione della pensione di reversibilità subentrano nella titolarità della quota del genitore indagato i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima. Per ciò è previsto in capo al PM un obbligo di comunicazione del pubblico ministero all’Istituto di previdenza (INPS).
- Stato, regioni e autonomie locali hanno il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza – pronta gratuita – delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari (prevenzione della vittimizzazione, assistenza, diritto allo studio, monitoraggio etc…)
- Assistenza medico psicologica gratuita a carico del sistema sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. Gli stessi soggetti saranno esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
- Affidamento del minore orfano di crimini familiari: si modifica la legge sulle adozioni privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado, e assicurando in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi;
- Fondo: si incrementa di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2017, la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime della mafia, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, che viene destinato ora anche agli orfani per crimini domestici e ridenominato di conseguenza. In particolare tale incremento è destinato all’erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l’assistenza psicologica e sanitaria. La disposizione specifica poi che almeno il 70% dei due milioni di euro dovrà essere destinato agli orfani minorenni e il restante agli orfani maggiorenni non economicamente autosufficienti.