Approvata alla Camera la proposta di legge per creare ferrovie turistiche nelle linee in disuso, o invia di dismissione, che si trovano in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In particolare punta a valorizzare non solo le tratte ferroviarie di pregio intese come tracciati ferroviari, ma anche stazioni e pertinenze con opere d’arte e rotabilistorici e turistici abilitati a percorrerle; si prevede, tra l’altro, la circolazione sulle linee ferroviarie dismesse e sospese di “ferrocicli” (si tratta di una sorta di carrellino a pedali a 4 posti; in Francia, dove è molto diffuso ed è chiamato “vélorail” si calcolano quasi 4 milioni di passeggeri e 40 dipartimenti dove è possibile noleggiarlo). Grazie a questo particolare tipo di veicolo le linee ferroviarie possono essere trasformate in piste ciclabili, conservando l’infrastruttura senza smantellarla.
La PDL dispone che possano essere classificate “ad uso turistico” esclusivamente le tratte ferroviarie dismesse e sospese: non è possibile classificare come tratta ad uso turistico una tratta ferroviaria aperta al traffico commerciale.
Si prevede la registrazione dei rotabili storici e turistici e un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determinerà i requisiti di idoneità alla circolazione in termini di sicurezza complessiva per i rotabili del Registro.
Le tratte ferroviarie ad uso turistico restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture. Gli interventi da effettuare su tali tratte ferroviarie sia di ripristino sia relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell’infrastruttura sono finanziate dallo Stato nell’ambito del contratto di programma con il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero, con riferimento alle infrastrutture ferroviarie regionali, nell’ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti.
Per quel che riguarda i principi fondamentali della gestione del servizio si stabilisce che può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie; la gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche possono essere esercitate da soggetti pubblici o privati.
Il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto può presentare domanda o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alle regioni interessate a seconda del gestore delle tratte.
L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, dovrà provvedere entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla definizione dei livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio che dovranno essere adottate dal gestore dell’infrastruttura.