Articoli 121, 122 e 126: tetto agli stipendi regionali e più severità contro la cattiva amministrazione

8 years ago by in Riforma Costituzionale Tagged: , , , ,

Gli articoli 121, 122 e 126 subiscono delle modifiche che tendono ad adattarli al nuovo sistema istituzionale disegnato dalla riforma costituzionale negli articoli precedenti.

L’articolo 121 contiene l’indicazione di quali siano gli organi della Regione, individuati nel Consiglio regionale, nella Giunta e nel Presidente della Regione. La modifica insiste sul secondo comma del disposto dell’articolo 121, il quale attribuisce il potere di iniziativa legislativa alle Regioni, che possono fare proposte di legge alla Camera dei deputati – precedentemente, invece, l’iniziativa legislativa poteva essere esercitata nei confronti di entrambe le camere. L’ultimo comma dell’articolo 121 rimane invariato, e continua a stabilire che il Presidente della Regione rappresenta l’organo di direzione politica della stessa Regione, ed impone a questo di conformarsi ai principi stabiliti nella Costituzione e nelle leggi dello Stato.

Contrariamente all’articolo che lo precede, il disposto dell’articolo 122 rappresenta un punto fondamentale della riforma costituzionale, che si inserisce nel filone dei risparmi che questa produce. Dopo aver stabilito, infatti, che “il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica” prevede una limitazione agli emolumenti economici corrisposti ai consiglieri regionali – in breve, gli stipendi – che non possono essere superiori all’importo “di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione”. Un Consigliere regionale, dunque, non potrà percepire più di quanto percepisca il Sindaco della Città capoluogo della Regione di riferimento.

La riforma introduce, inoltre, un ulteriore periodo al presente comma dell’articolo 122, declinando, a livello regionale, quanto stabilito a livello nazionale dal nuovo disposto dell’articolo 55, e prevedendo che “la legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”. Eguaglianza ed equità, dunque, entrano anche nelle istituzioni territoriali.

Il disposto dell’articolo 126 prevede un meccanismo in virtù del quale è disposta la rimozione degli organi politici regionali in casi di particolare gravità. Nello specifico, il primo comma della presente disposizione stabilisce che “con decreto motivato del Presidente della Repubblica – per garantire la neutralità e la insindacabilità dell’atto, ndr – sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.” Per gravi motivi, quindi, è disposto l’intervento dell’organo che garantisce stabilità ed unità alla Nazione, ossia il Capo dello Stato. Inoltre l’articolo 126 prevede anche che lo scioglimento possa essere disposto per ragioni di “sicurezza Nazionale”, e naturalmente questa previsione si giustifica sulla base del rilievo che si sia inteso coprire, con questa previsione, ogni possibile eventualità.

La riforma interviene modificando l’ultima parte del primo comma, stabilendo che l’atto di scioglimento – adottato, è bene ricordarlo sempre, dal Presidente della Repubblica – debba essere adottato “previo parere del Senato della Repubblica”. È evidente la motivazione di questo inciso: se il Senato ha il compito di rappresentare le istanze territoriali a livello nazionale, e dunque tutelarle, è naturale e logico che possa dire la sua su di una situazione particolarmente grave, quale lo scioglimento di un Consiglio regionale e la conseguente rimozione del Presidente della Giunta.

In quest’ultima previsione si esplica palesemente il nuovo ruolo che la riforma assegna al Senato della Repubblica, ossia quello di salvaguardare gli interessi delle Regioni – ed in generale degli enti locali – inserendosi nelle decisioni dirimenti per la vita delle stesse.

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