Articolo 117: più chiarezza nei rapporti fra Stato e Regioni

8 years ago by in Riforma Costituzionale Tagged: , , , ,

Una delle parti più importanti della riforma costituzionale è indubbiamente quella che si riferisce alla revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, il quale disciplina, più o meno compiutamente, il riparto di competenze tra le istituzioni della Repubblica, ossia tra Stato e Regioni. I risultati della riforma del Titolo quinto saranno principalmente due: chiarezza delle competenze e considerevoli risparmi. La disposizione principale è sicuramente l’articolo 117. Quanto segue è solo una sintesi delle innovazioni apportate dalla riforma, che approfondiremo in maniera accurata da qui al referendum.

Tale disposizione, nell’ottica di creare una nuova ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, è stata profondamente innovata dalla riforma costituzionale del 2001, la quale ha devoluto una quantità considerevole di competenze alle Regioni, nonché istituito quella che viene definita competenza “concorrente”. Quest’ultima previsione non ha avuto un’esistenza felice, e sin dalla sua teorizzazione e messa in vigore ha presentato i primi problemi.

Il vigente disposto dell’articolo 117 della Costituzione contiene una elencazione delle materie di competenza esclusiva dello Stato, una elencazione delle materie afferenti alla cosiddetta competenza concorrente ed una clausola di chiusura che stabilisce, testualmente, che spetti “alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.”

Se, dal punto di vista teorico questa struttura poteva tenere, nell’applicazione pratica le problematiche non hanno tardato a venire a galla. Innanzitutto, e questa è una critica più volte mossa alla riforma del 2001, risulta poco solida la costruzione della competenza concorrente, che pressappoco si può riassumere così: in alcune materie, elencate puntualmente dal comma 3 dell’articolo 117, le disposizioni generali vengono adottate dallo Stato, mentre la legislazione di dettaglio è di competenza delle Regioni. Come si può capire già da questa breve spiegazione, la delimitazione tra le due competenze, generale e particolare, è estremamente difficile, e difficile è risultata l’applicazione di questa disposizione. 

Altro punto dolente, oltre alla elencazione parziale contenta nel primo comma del disposto dell’articolo 117, è, sicuramente, la devoluzione alle Regioni della facoltà di disciplinare, in maniera concorrente, anche materie di rilevanza fondamentale per tutto il Paese quali, ad esempio, produzione, distribuzione e trasporto di energia nonché turismo. La riforma costituzionale parte da un presupposto completamente diverso: non più, come ora, devoluzione incondizionata, bensì devoluzione razionale, nel senso che più una Regione è virtuosa, più competenze possono esserle devolute, così come disciplinato dall’articolo 116.

Peraltro la riforma, nel redigere il nuovo disposto dell’articolo 117, si limita a recepire la giurisprudenza costituzionale formatasi in questi quindici anni di vigenza del nuovo Titolo V. La Corte Costituzionale, infatti, è stata chiamata a svolgere un ruolo di composizione delle storture venutesi a formare dopo la suddetta riforma costituzionale, intervenendo con quasi sessanta sentenze in quindici anni, rendendo la Consulta giudice dei conflitti, più che giudice delle leggi.

In definitiva, la riforma costituzionale riporta alcune competenze di fondamentale importanza in capo allo Stato, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale, e fa un passo gigantesco eliminando la competenza concorrente, attraverso l’abrogazione formale del comma 3 dell’articolo 117, partendo dal presupposto che alcune materie, di elevata rilevanza per il Paese, meritino una disciplina omogenea ed indifferenziata, che solo una legislazione statale può permettere di conseguire.

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