Il disposto dell’articolo 94 della Costituzione, già nella sua versione originaria, caratterizza fortemente la nostra forma di governo: la democrazia parlamentare. Il tratto saliente di questa è, difatti, il rapporto fiduciario che si viene a creare tra l’organo legislativo – ossia il Parlamento – e l’Esecutivo – ossia il Governo – in un rapporto di controllo del primo sull’operato del secondo.
Il concetto che sta alla base della revisione dell’articolo 94 è chiaro: sarà la sola Camera dei deputati a detenere il rapporto fiduciario con il Governo.
Per questo il primo comma dell’articolo 94 dispone, in virtù delle modifiche apportate dalla riforma, che “il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.” Il secondo comma sviluppa e specifica quanto stabilito dal primo, prevedendo che la fiducia venga accordata o revocata “mediante mozione motivata e votata per appello nominale”.
Uno degli altri casi in cui si inserisce il rapporto fiduciario tra legislativo ed Esecutivo è, naturalmente, il momento in cui il Governo viene costituito. Dopo che il Presidente della Repubblica ha nominato il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i rispettivi Ministri, il Governo tutto deve “entro dieci giorni dalla sua formazione” presentarsi “innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.”
Continua l’articolo 94 disponendo che “il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni”. Questa previsione, oltre a specificare il principio che sia la sola Camera dei deputati depositaria della potestà legislativa, sancisce, sostanzialmente, che non ogni provvedimento del Governo può essere utilizzato come cartina di tornasole sull’esistenza, o sul venir meno, della fiducia tra questo ed il Parlamento.
La fiducia deve essere revocata specificamente, dunque, e le modalità attraverso le quali si pone in essere tale revoca sono descritte puntualmente dall’ultimo comma dell’articolo 94, il quale prevede che una mozione di sfiducia debba “essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione”. Senza soffermarci troppo su di una disposizione già chiara, bisogna sottolineare come i costituenti abbiano scelto di conferire alla maggioranza un termine di tre giorni prima di porre in votazione la mozione per consentire a questa di ricompattarsi.
In conclusione dobbiamo anche sottolineare che la fiducia accordata e revocata da uno solo dei rami del Parlamento, la Camera dei deputati, per l’appunto, non comporta una diminuzione del controllo esercitabile sul Governo ma, al contrario, un suo aumento.
Se, difatti, la Camera dei deputati, essendo l’unica camera politica, è sottoposta alle inevitabili oscillazioni della vita istituzionale, il Senato della Repubblica sarà una camera praticamente permanente, che potrà esercitare un controllo pregnante sull’operato del Governo, indipendentemente dalle crisi politiche alle quali gli organi di livello nazionale – Governo e Camera dei deputati – possano essere sottoposti.