L’articolo 85 della Costituzione subisce delle modifiche marginali, le quali comportano, sostanzialmente, una inversione nella gerarchia delle cariche dello Stato.
Se, attualmente, la seconda carica dello Stato – dopo il Presidente della Repubblica, ovviamente – è rappresentata dal Presidente del Senato, con l’entrata in vigore della nuova Costituzione, dopo il Capo dello Stato sarà posto, in linea gerarchica, il Presidente della Camera dei Deputati.
Il motivo per il quale interviene questa modifica è abbastanza evidente: essendo la Camera dei deputati, nell’assetto previsto dalla riforma, l’unica Camera politica, è logico che sia il Presidente di questa ad esercitare le funzioni del Presidente della Repubblica, quando questi sia impossibilitato ad adempierle.
Il primo comma dell’articolo 85, il quale stabilisce che “il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni”, non viene minimamente modificato. L’innovazione interviene sulla seconda parte del secondo comma della medesima disposizione, la quale, dopo aver previsto che “trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica” esplicita il principio di cui sopra stabilendo che “quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle” sia “il Presidente del Senato” a convocare, e presiedere, il Parlamento in seduta comune.
La previsione è chiara: ove il Presidente della Repubblica non sia in grado, per impedimenti di qualsivoglia genere, di adempiere i propri obblighi istituzionali interviene, in funzione di supplenza, il Presidente della Camera. Nel caso in cui anche quest’ultimo non possa adempierli, toccherà al Presidente del Senato.
Il terzo comma dell’articolo 85, come modificato dalla riforma, prevede che “se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione – del Presidente della Repubblica – ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova” stabilendo, in ultima istanza, che in questo caso vengano prorogati i poteri del Presidente in carica.
Il disposto dell’articolo 86 non fa altro che specificare quanto già previsto dall’articolo 85, disciplinandolo in maniera ancora più esplicita. Se, precedentemente, tale disposizione prevedeva che “le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato” la riforma interviene, come già detto, invertendo la gerarchia istituzionale, stabilendo che sia il presidente della Camera ad intervenire qualora il Capo dello Stato risulti essere impossibilitato.
Per concludere anche gli articoli 85 ed 86 subiscono quelle modifiche necessarie ad adeguarle al nuovo assetto istituzionale previsto dalla riforma.