Il disposto dell’articolo 72 della Costituzione disciplina le modalità attraverso le quali i disegni di legge vengono approvati in Parlamento. Mentre l’articolo 70 riguarda la “funzione legislativa”, ossia la competenza generica che legittima ad adottare provvedimenti normativi, l’articolo 72 prevede i meccanismi di presentazione ed approvazione dei progetti di legge. Il fatto che la riforma costituzionale elimini l’articolazione delle due camere denominata bicameralismo paritario rende inevitabile anche la modifica dell’articolo 72.
Il primo comma è innovato attraverso l’inserimento dell’inciso “di cui all’articolo 70 primo comma”, poiché questo dispone che “ogni disegno di legge di cui l’articolo 70 primo comma”, per l’appunto, “presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale”.
L’aggiunta dell’inciso di cui sopra si giustifica sulla base del fatto che l’articolo 70 primo comma contiene l’elencazione, precisa e puntuale, delle leggi la cui approvazione rimane di competenza di entrambe le camere. Dunque il primo comma disciplina il procedimento legislativo paritario, riguardante il 5% delle leggi.
Qual è il procedimento legislativo attraverso il quale viene approvato il restante 95% dei provvedimenti normativi? La risposta a questa domanda si riviene nel nuovo secondo comma dell’articolo 72, aggiunto dalla riforma, il quale stabilisce che “ogni altro disegno di legge è presentato alla camera dei deputati” – depositaria pressoché esclusiva della funzione legislativa – “e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.”
Risulta evidente l’innovazione introdotta dalla riforma: se, precedentemente, la legge doveva essere approvata, stavo alcune eccezioni, prima dalle Commissioni – due – e poi dalle Aule – due -, con il nuovo articolo 72 il procedimento legislativo viene dimezzato, e reso più veloce ed efficiente.
I commi successivi continuano a stabilire dei procedimenti speciali per l’approvazione delle leggi. Il terzo comma, ad esempio, prevede che “i regolamenti” stabiliscano “procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza”. Quarto e quinto comma disciplinano, rispettivamente, il caso in cui l’approvazione di una legge venga deferito ad una Commissione – posto che la camera di riferimento possa sempre richiamare a sé la legge -, ed il procedimento “normale” di approvazione delle leggi, che l’articolo 72 dispone debba essere necessariamente adottato per “i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti” e per le leggi che abbiano ad oggetto la ratifica di trattati internazionali.
La riforma è intervenuta, in maniera sostanziale, aggiungendo due nuovi commi, l’ultimo ed il penultimo. Il primo stabilisce che il “regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 70”, introducendo una previsione allineata, in tutto e per tutto, a quanto previsto nel nuovo disposto dell’articolo 70. Il Senato sarà obbligato a prevedere nel proprio regolamento un meccanismo attraverso il quale esaminare le proposte di legge che vengono trasmesse dalla Camera dei deputati.
L’ultimo comma, introdotto durante il dibattito parlamentare, rappresenta sicuramente una novità per il nostro ordinamento parlamentare, perché introduce una corsia preferenziale per l’approvazione di un “disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo”. Sono escluse, per questioni di garanzia, dall’applicazione di questo procedimento semplificato tutte quelle leggi la cui approvazione venga demandata ad entrambe le camere in via paritaria – come, ad esempio, leggi di cui l’articolo 70, primo comma e leggi in materia elettorale.
Tale corsia preferenziale può essere attivata dal Governo per quelle leggi la cui approvazione costituisca presupposto imprescindibile per l’attuazione del programma politico, nell’ottica che chi promuove, durante la campagna elettorale, non abbia alcuna scusante per non fare.
Nei casi in cui il Governo decida di avvalersi del meccanismo previsto dall’ultimo comma dell’articolo 72 i termini entro i quali il Senato può esaminare i progetti di legge licenziati dalla Camera vengono dimezzati: dopo l’approvazione della Camera il Senato avrà a disposizione cinque giorni per richiedere di esaminare il testo e 15 giorni – anziché 30 – per proporre delle modifiche.
Il disposto dell’articolo 72 è coerentemente collegato con tutta la riforma, nell’ottica di rendere più semplice, efficiente e rapida l’attività delle nostre istituzioni.