Articolo 58: abolizione dei limiti di età minima per l’elettorato del Senato

8 years ago by in Riforma Costituzionale Tagged: , , , ,

Il disposto dell’articolo 58 della Costituzione vigente stabilisce che “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età” e, specifica nel comma successivo, che “Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età”.

L’articolo in questione può essere considerato come una previsione di carattere incidentale, nel senso che si limita a specificare un principio – quello dell’elezione a suffragio universale dei senatori – insito nelle caratteristiche che gli articoli precedenti e successivi riconoscono al Senato.

Per questa ragione la riforma costituzionale abroga il disposto dell’articolo 58, lasciando che siano altre disposizioni ad occuparsi del meccanismo di elezione dei senatori. Se si guarda al quadro complessivo disegnato dalla riforma, mantenere in vigore l’articolo 58 – seppure modificato ed adattato al nuovo contesto istituzionale – sarebbe stato ripetitivo e pleonastico. I senatori non verranno più eletti a suffragio universale – inteso come meccanismo di votazione nazionale – ma, coerentemente con le loro nuove attribuzioni, a suffragio locale, ossia selezionati da una specifica comunità territoriale.

I senatori, nel ricoprire il proprio ruolo, saranno dotati di una doppia legittimazione: da una parte, quella popolare, poiché stabilisce l’articolo 57 che questi debbano essere nominati “in conformità alle scelte espresse dagli elettori“, espresse al momento del rinnovo dei rispettivi consigli regionali; dall’altra, quella istituzionale, poiché, formalmente, i senatori vengono prima di tutto indicati anche dagli altri consiglieri regionali e, successivamente, proclamati dai rispettivi Presidenti di Regione.

Oltre agli elementi macroscopici di novità si deve aggiungere anche un elemento, apparentemente secondario ma, al contrario, decisamente importante. Il Senato previsto dalla Costituzione del ’48 nasceva come Camera alta, ossia come ramo del Parlamento dotato di una qualche superiore dignità. Senza soffermarsi sulla comparazione, storica e costituzionale, dei vari esempi di Camere alte nel mondo e in Europa, la riprova che questo fosse l’obiettivo del costituente sta nel fatto che per il Senato si possa votare solo conseguito il venticinquesimo anno di età, mentre il voto alla Camera può essere esercitato compiuto il diciottesimo anno di età.

La riforma elimina questa incongruenza, e riconosce pari dignità ad entrambi i rami del Parlamento, pur modulandone composizione ed attribuzioni. L’abrogazione dell’articolo 58 consente ad ogni cittadino italiano che abbia raggiunto la maggiore età di partecipare al processo democratico.

Ogni tassello della riforma costituzionale deve, necessariamente, essere collegato agli altri, di modo che, come un mosaico, possa esserne ricostruito il disegno complessivo.

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