Articolo 64: credibilità e partecipazione

7 years ago by in Riforma Costituzionale Tagged: , , ,

Il disposto dell’articolo 64 è molto denso, e contiene, già nei suoi originari quattro commi, alcune importanti previsioni. Il vecchio articolo 64 disciplinava il meccanismo di adozione dei regolamenti delle due camere, le modalità di svolgimento – pubblico o privato – delle sedute, il quorum necessario per la validità delle deliberazioni nonché il diritto dei membri del Governo di assistere alle sedute. Tutto ciò rimane invariato.

Piuttosto la revisione costituzionale prevede l’aggiunta di due commi: il secondo ed il quinto. Potrà sembrare strano, ma questi due commi innovano profondamente il disposto dell’articolo 64, nell’ottica di imprimere in Costituzione due principi imprescindibili per qualunque società: credibilità e partecipazione. 

Guardata nel complesso, tutta la riforma costituzionale risulta pervasa dall’intenzione di conferire nuovamente credibilità alle istituzioni, e l’integrazione operata sul disposto dell’articolo 64 costituisce un ottimo esempio di come questo obiettivo sarà raggiunto.

Il nuovo secondo comma dell’articolo 64 prevede che ‘i regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari.’ Già da questo primo periodo è chiaro l’obiettivo insito nella disposizione: fare sì che anche i Partiti che non dispongano di un consenso elettorale spropositato siano rappresentati in maniera dignitosa all’interno delle istituzioni. Entrambe le camere saranno obbligate a prevedere questa garanzia.

Continua il disposto del secondo comma stabilendo che ‘il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.’ Tale disposizione istituisce, quindi, lo ‘statuto delle opposizioni’: le forze politiche di opposizione dovranno essere correttamente rappresentate all’interno del Parlamento. Un’opposizione più forte vuol dire una democrazia maggiormente dialogica, ed una democrazia che tenga in maggiore considerazione le posizioni opposte è una democrazia sana.

Oltre al secondo comma, la riforma costituzionale ne introduce un altro, il quale obbliga i membri del Parlamento a ‘partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni’, configurando questo obbligo come un vero e proprio ‘dovere’. L’obiettivo di conferire nuova credibilità alle istituzioni passa, inevitabilmente, anche per questa previsione.

Oltre all’efficienza che ingenera il dovere di partecipazione ai lavori parlamentari, è logico che una maggiore partecipazione dei rappresentanti importi anche una maggiore rappresentanza degli elettori. Se qualcuno viene eletto per rappresentare le istanze dei cittadini sia a livello nazionale, in riferimento alla Camera, che a livello locale, considerando il Senato, deve adempiere l’incarico conferitogli, ed ha l’obbligo di farlo nel migliore dei modi possibili.

I termini utilizzati in una carta Costituzionale non sono mai casuali, e pesano come macigni. Il fatto che questo obbligo venga definito come ‘dovere’ ha una valenza incommensurabile. Non potrà essere aggirato, non potrà rimanere lettera morta. Per istituzioni più efficienti, più serie.

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