Il provvedimento - approvato con voto unanime – riunisce in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini.
Il Titolo I reca disposizioni a tutela del vino e della vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell’Italia. Il provvedimento disciplina la produzione, la commercializzazione, l’indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e le menzioni tradizionali, l’etichettatura, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli anche aromatizzati e degli aceti.
Nell’ambito delle disposizioni sulla produzione e la commercializzazione dei vini (Titolo II) si stabilisce:
- per la viticoltura e il potenziale produttivo, si introducono specifiche norme sugli impianti.
- per la produzione e le pratiche enologiche si prevedono semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all’ufficio territoriale del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF in merito alla planimetria dei locali in cui si articolano gli stabilimenti enologici.
- Per la commercializzazione, si dettano norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti ed i vini detenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione.
Le disposizioni per la Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali (Titolo III) riguardano in particolare:
- la classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali
- La procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
- La rivendicazione e la gestione delle produzioni prevedendo per i vini DOP che, in annate climaticamente favorevoli, le regioni possano destinare l’esubero massimo di resa del 20% a riserva vendemmiale.
- La composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP. Durante l’esame in Commissione è stato previsto che l’incarico di membro del Comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.
Il Titolo IV riguarda Etichettatura, presentazione e pubblicità.
L’art. 43, interamente sostituito durante l’esame in Commissione, disciplina l’utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte.