Nella settimana la Camera ha approvato la seconda lettura della PdL sul cyberbullismo che ora torna al Senato per l’approvazione definitiva, una mozione sulla legge elettorale e la prima lettura della PdL sul vino.
Proposta di legge: S. 1261 – D’iniziativa dei senatori: Elena Ferrara ed altri: Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (A.C. 3139-A); e delle abbinate proposte di legge: Campana ed altri; Iori ed altri; Brambilla; Iori ed altri; Marzano; Santerini ed altri; Lorefice ed altri (A.C. 1986-2408-2435-2670-3576-3605-3607)
La Camera dei deputati ha approvato con modificazioni la proposta di legge che reca disposizioni per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Il provvedimento torna al Senato. Composto da otto articoli, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori (sia autori che vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni. Ecco le principali novità introdotte:
Identikit del bullo. Entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di bullismo e cyberbullismo. Bullismo è l’aggressione o la molestia ripetuta a danno di una vittima in grado di provocarle ansia, isolarla o emarginarla attraverso vessazioni, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Se tali atti si realizzano con strumenti informatici si ha il bullismo telematico.
Oscuramento del web. Chi è vittima di cyberbullismo (o anche il genitore del minorenne) può chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. L’oscuramento può essere peraltro chiesto a titolo riparativo anche dallo stesso bullo del web. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.
Docente anti-bulli in ogni scuola. In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l’altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.
Stretta su stalking telematico. Viene rafforzata l’attuale aggravante per gli atti persecutori online specificandone meglio i contorni. Lo stalker informatico sarà ora punito con la reclusione da uno a sei anni e analoga pena varrà se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia. In caso di condanna scatta la confisca obbligatoria di cellulari, tablet o pc.
Ammonimento da parte questore. In presenza di reati non procedibili d’ufficio (a condizione che non vi sia querela) il bullo, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Qualora l’ammonimento cada a vuoto, la pena viene aumentata. Se l’ammonito è minorenne, il questore lo convocherà insieme a un genitore.
Piano d’azione e monitoraggio. Presso la presidenza del consiglio verrà istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
Proposte di legge: Sani ed altri; Oliverio ed altri: Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (A.C. 2236-2618-A)
Nel 2015 l’Italia è tornata ad essere il primo produttore mondiale di vino. Dalle cantine italiane sono usciti 49,9 milioni di ettolitri di vino, oltre un quarto dell’intero vecchio continente. L’andamento si dimostra buono anche per le esportazioni, con un incremento del 6 per cento in valore. In Italia il vino genera quasi 9,5 miliardi di fatturato solo dalla vendita e dà occupazione a 1,25 milioni di persone. La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura un testo unificato sul vino che prende il via da due distinte proposte di legge, sottoscritte da parlamentari di diversi gruppi di maggioranza e opposizione. Il provvedimento ha l’obiettivo di raccogliere in modo il più possibile armonico le norme comunitarie e nazionali, e renderle in un testo unico: si tratta del primo testo di settore. L’intento non è stato soltanto compilativo, piuttosto si è voluto venire incontro alle richieste avanzate negli anni da parte della filiera, da parte delle aziende e da parte dei produttori. È un lavoro che ha tre grandi obiettivi: un processo di semplificazione che renda maggiormente competitivo questo settore, togliendo tutto ciò che è ridondante e inutile; la importante valorizzazione del prodotto, cogliendo opportunità nuove, con una tutela delle eccellenze; l’assoluta garanzia di trasparenza, con la tutela della qualità e della sicurezza, che viene accresciuta sotto diversi aspetti a tutela dei consumatori. Il provvedimento considera il comparto vinicolo come parte integrante del patrimonio culturale nazionale, conferma la storica classificazione di qualità dei vini e introduce la definizione di «vitigno autoctono», quale «vitigno appartenente alla specie vitis vinifera, di cui è dimostrata l’origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale». Tra gli altri aspetti di rilievo, si introducono lo schedario viticolo e l’inventario, si implementano le funzioni e la centralità del Sian, si definisce il sistema delle sanzioni per le violazioni nel settore, si opera in favore di una tutela sempre maggiore del made in Italy in un comparto di grande rilievo per l’economia del Paese.