Il reato di depistaggio è legge: sì definitivo della Camera

8 years ago by in Atti Approvati, Attività Parlamentare Tagged: , ,

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge di Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione vittime della strage di Bologna, che introduce il reato di depistaggio, punito con il carcere da 3 a 8 anni, che salgono a 12 quando è commesso in un processo per reati gravi come la strage.

I sì sono stati 325, i no uno, gli astenuti 14. Ecco, in sintesi, cosa prevede il testo.

 Prima c’era solo l’aggravante

Il codice penale prevedeva una aggravante per la frode processuale e il depistaggio, ma non un reato specifico, che viene introdotto dalla legge Bolognesi.

Da tre a otto anni

Le pene per il depistaggio vanno da tre a otto anni di carcere per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che compie una azione finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale: mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Necessario il dolo

Non basta, dunque, che a compiere il fatto sia un pubblico ufficiale, è necessario che ci sia il dolo, cioè l’intenzione di depistare.

Pena aumentata fino alla metà per soppressione di prove

Se questa azione è commessa mediante «distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto» da usare come prova, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Da sei a 12 anni su reati di terrorismo e mafia

La pena sale dai sei ai 12 anni, quando il depistaggio è commesso in un processo su reati gravi: associazioni sovversive, associazioni terroristiche, attentato contro il presidente della Repubblica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, atto di terrorismo con ordigni, attentato contro la Costituzione, insurrezione armata, strage, sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, banda armata, mafia, associazioni segrete, traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e i reati associativi.

Pena accessoria: interdizione perpetua dai pubblici uffici

Come pena accessoria c’è anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Pena diminuita fino a due terzi se il reo collabora

Se il pubblico ufficiale depistatore si pente e collabora con la giustizia per ripristinare lo stato originario delle prove, «ricostruire il fatto» e, «individuare gli autori», la pena è diminuita dalla metà a due terzi.

Pena applicata anche se il pubblico ufficiale ha lasciato il servizio

La pena si applica anche se il pubblico ufficiale ha lasciato il servizio.

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