Con 361 si’ e 7 no la Camera ha approvato il ddl sulla riforma della Costituzione. Non hanno votato i deputati del”opposizione. Ora la parola passa ai cittadini che con il referendum daranno il via definitivo a questa riforma.
I punti principali della Riforma
FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO
Il rapporto fiduciario con il governo e il controllo del suo operato e la funzione di indirizzo politico saranno attribuite solo alla Camera, che continuerà ad essere composta da 630 membri. Al Senato saranno invece attribuite la funzione di rappresentanza degli Enti territoriali nonché di raccordo tra lo Stato e gli altri Enti costitutivi della Repubblica; il concorso all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione; il concorso all’esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri Enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea; la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea; la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle Pubbliche amministrazioni; la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori; il concorso all’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge; il concorso alla verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato.
LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO SENATO
Il Senato sarà composto da 95 membri rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori di nomina presidenziale (cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica). I 95 senatori saranno eletti dai Consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. La scelta dovrà avvenire in conformità alle indicazioni espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi. Il Senato diviene così organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento, poiché la durata dei senatori eletti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati espressi.
LA RIPARTIZIONE DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA
Cambia naturalmente la ripartizione della funzione legislativa. Restano immutate le competenze dei due rami del Parlamento solo per alcune determinate categorie di leggi, espressamente indicate dalla Costituzione, che saranno quindi ad approvazione bicamerale. Tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati. Al Senato viene comunque attribuita la formulazione di proposte di modifiche, che saranno poi esaminate dalla Camera, la quale potrà discostarsene a maggioranza semplice; la maggioranza assoluta nel voto finale è richiesta solo ove la Camera intenda discostarsi dalle proposte di modifica del Senato riguardanti le leggi che danno attuazione alla cosiddetta clausola di supremazia. Il Senato può altresì richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all’esame di un progetto di legge. Inoltre, i senatori mantengono inalterato il loro potere di iniziativa legislativa, fermo restando che, ad eccezione dei disegni di legge ad approvazione bicamerale, per tutti gli altri l’esame inizia alla Camera. Alla Camera è attribuita la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra, a maggioranza assoluta, e ad adottare la legge che concede l’amnistia e l’indulto, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata richiesta dalla Costituzione. La Camera è inoltre competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, ad eccezione di quelli relativi all’appartenenza dell’Italia all’Ue, che rientrano tra i casi di approvazione bicamerale.
TEMPI CERTI PER APPROVAZIONE LEGGI
Viene riconosciuto al governo il potere di chiedere che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della stessa entro il termine di settanta giorni, ulteriormente prorogabili per non oltre quindici giorni. Altre disposizioni concernono la decretazione d’urgenza ed il relativo procedimento di conversione. In particolare, la riforma introduce in Costituzione alcuni limiti. Ad esempio i decreti legge devono contenere misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Nel corso dell’esame di disegni di legge di conversione in legge, non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto.
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Resta ferma la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l’elezione del Presidente della Repubblica, ma non è più prevista la partecipazione all’elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato. Inoltre, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, la supplenza spetterà al Presidente della Camera. Viene modificato il quorum per l’elezione del Capo dello Stato, prevedendo che dal quarto scrutinio sia necessaria la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea e, a partire dal settimo scrutinio, della maggioranza dei tre quinti dei votanti. Viene invece modificata la previsione costituzionale che attribuisce al Parlamento in seduta comune l’elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare, che saranno scelti separatamente tre dalla Camera e due dal Senato. ABOLITE LE PROVINCE – Sono definitivamente abrogate le Province, con la soppressione delle norme costituzionali che le consideravano Ente costitutivo della Repubblica.
IL NUOVO TITOLO V, STOP A COMPETENZA CONCORRENTE
Viene profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni, oggetto dell’articolo 117 della Costituzione. Scompare, in particolare, la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale. Inoltre, è introdotta la cosiddetta ‘clausola di supremazia’, in base alla quale la legge statale -su proposta del governo- può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero al tutela dell’interesse nazionale.
IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO
L’articolo 116 della Costituzione disegna il cosiddetto regionalismo differenziato. Alle Regioni a statuto ordinario, con legge approvata da entrambe le Camere e d’intesa tra lo Stato e la Regione interessata, possono cioè essere attribuite particolari forme di autonomia a condizione che presentino un equilibrio di bilancio tra le entrate e le spese. Il procedimento non si applica alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome fino all’adeguamento dei rispettivi statuti.
PARERE PREVENTIVO CONSULTA SU LEGGE ELETTORALE
La riforma introduce la possibilità che le leggi elettorali prima della loro promulgazione possano essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. Occorre la presentazione, entro 10 giorni dall’approvazione della legge, di un ricorso motivato da parte di almeno un terzo dei componenti del Senato o di un quarto dei membri della Camera presenti. La Consulta deve pronunciarsi entro 30 giorni e la legge non viene promulgata se dichiarata incostituzionale.
QUORUM DIFFERENZIATO PER VALIDITA’ REFERENDUM
Cambia il quorum per la validità dei referendum abrogativi, non più l’attuale 50 per cento degli aventi diritto ma la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori. Resta l’attuale limite nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000. Vengono introdotti nell’ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, che dovranno essere disciplinati da un’ulteriore legge costituzionale.
FIRME E TEMPI CERTI PER LEGGI POPOLARI
Viene elevato da 50mila a 150mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge di iniziativa popolare da parte dei cittadini, ma dovranno essere garantiti l’esame e la deliberazione finale, in tempi, forme e limiti che dovranno essere definiti nei regolamenti parlamentari
CNEL ADDIO
Addio al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Cnel, che nell’attuale Carta è organo di rilevanza costituzionale.