corruzione, al via legge su whistleblowing

8 years ago by in Atti Approvati, Attività Parlamentare Tagged: , ,

L’aula della Camera ha approvato con 281 Sì, 71 no e 18 astenuti la nuova legge sul whistleblowing che ora passa al Senato. Il testo approvato rafforza in chiave anticorruzione la tutela di chi segnala illeciti.

 Ecco in sintesi, i punti del provvedimento:

Whistleblower più garantito. Il dipendente che in buona fede segnala ai responsabili anticorruzione, all’Anac o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive. L’Anac applicherà al responsabile di atti discriminatori una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30mila euro.

Segnalazioni in buona fede. La buona fede, esclusa se il segnalante agisce con dolo o colpa grave, implica una segnalazione circostanziata e la ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto (anche documenti), che la condotta illecita si sia verificata.

Segretezza identità. E’ vietato rivelare l’identità del whistleblower, ma non sono ammesse segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari. L’Anac predisporrà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

Clausola anti-calunnie. Ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia. Se si accerta l’infondatezza della segnalazione o la mancanza di buona fede scatta inoltre il procedimento disciplinare e l’eventuale licenziamento in tronco.

Tutela allargata al settore privato. La tutela del whistleblower vale per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, e si applica (indipendentemente dal tipo di contratto) pure a consulenti e collaboratori e a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa. Ma si estende anche al settore privato prevedendo che nei modelli organizzativi e di gestione, predisposti dalle società ai sensi del decreto 231/2001 per prevenire la commissione di reati, siano inserite anche norme specifiche a tutela della riservatezza di chi segnala illeciti e contro eventuali misure ritorsive e discriminatorie.

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