Stop alle mine antiuomo

7 years ago by in Atti Approvati, Attività Parlamentare Tagged: , ,

La legge – approvata definitivamente – contiene misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Esso si inserisce nell’ambito di una serie di convenzioni internazionali, in particolare: la Convenzione di Ottawa, firmata da 127 Paesi nel dicembre 1997 e ratificata dall’Italia con la legge del n.106 del 1999 e la Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, o cluster munition (CCM), adottata a Dublino il 30 maggio 2008, e ratificata dall’Italia con la legge n.95 del 2011. L’Italia partecipa attivamente all’applicazione di tali Convenzioni e, tra l’altro, ha istituito il Fondo per lo Sminamento Umanitario in modo realizzare programmi integrati relativi allo sminamento.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta, l’articolo 1 vieta:

·  totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all’estero, che – direttamente o tramite controllate o collegate svolgono attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse;

· la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita e la cessione, a qualsiasi titolo, l’esportazione, l’importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse;

·  la partecipazione a bandi o programmi di finanziamento pubblico da parte di queste società.

Tali divieti valgono anche per tutti gli intermediari abilitati.

L’articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina recata dal provvedimento.

L’articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza (la Banca d’Italia, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull’operato degli intermediari) prevedendo che emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento di ogni attività in ogni modo collegata alle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti.

Il comma 2 incide sui compiti dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), istituita presso la Banca d’Italia specificando che i controlli dei flussi finanziari svolti da tali organismo sono estesi alle imprese e alle società che – direttamente o tramite controllate o collegate svolgono attività in tali ambiti.

L’articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari, i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle società operanti nei suddetti settori,  escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell’elenco medesimo.

L’articolo 5 disciplina le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame, prevedendo che la Banca d’Italia possa richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

L’articolo 6 disciplina le sanzioni in caso di inosservanza del divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro, nei confronti delle persone giuridiche;

b) la  sanzione amministrativa pecuniaria va da 50.000 a 250.000 euro nei confronti delle persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati.

Sono previste inoltre sanzioni di tipo interdittivo, quali la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

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