Articolo 80: il Senato delle autonomie approva i trattati UE

8 years ago by in Riforma Costituzionale Tagged: , , , ,

Il disposto dell’articolo 80 della Costituzione disciplina l’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionale. Il testo vigente di tale disposizione prevede che la ratifica debba essere autorizzata, con legge, da entrambe le Camere. È però necessario fare alcune precisazioni. I trattati internazionali non vengono ratificati, automaticamente, con la legge di autorizzazione; l’atto è di competenza esclusiva del presidente della Repubblica che, a norma dell’articolo 87, detiene l’ultima parola.

L’articolo 19 della riforma costituzionale interviene modificando il primo periodo dell’articolo 80,attribuendo alla sola Camera dei deputati la facoltà di adottare la legge che autorizzi la ratifica dei trattati internazionali. Ulteriore delucidazione si rende necessaria per quanto riguarda le tipologie di trattati la cui ratifica debba essere preventivamente autorizzata con legge. Rientrano in questa categoria i “trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitri o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge”. Questa parte del disposto dell’articolo 80 rimane invariata, e sarà dunque necessaria l’adozione di un provvedimento normativo che autorizzi la ratifica dei trattati di questo genere.

L’innovazione più importante apportata all’articolo 80 è sicuramente costituita dall’integrazione operata dalla riforma costituzionale sulla seconda parte della disposizione. L’ultimo periodo dell’articolo, infatti, stabilisce che, sempre ai sensi dell’articolo 19 della riforma costituzionale, “le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea sono approvate da entrambe le Camere”.

Per comprendere il senso di questa integrazione è necessario fare un’ulteriore premessa, ossia che il Senato della Repubblica non condividerà più, in via paritaria, la potestà legislativa con la Camera dei deputati. Da questo derivano due conseguenze importanti: la prima, di carattere formale, è che i casi in cui il Senato debba intervenire nel procedimento legislativo – quale, appunto, quello previsto dall’articolo 80 – debbano essere previsti in maniera puntuale dal nuovo testo della Costituzione, e la seconda, di carattereistituzionale, è che se al Senato viene attribuita la funzione di essere il raccordo tra enti locali, Stato e Unione Europea, appare coerente che lo stesso possa esprimersi, in maniera vincolante, sui provvedimenti che riguardino questa materia.

C’è un altro motivo per il quale si è deciso di devolvere l’approvazione degli atti riguardanti l’Unione Europea a entrambe le Camere. L’approvazione di questi atti costituisce, classicamente, uno degli strumenti attraverso cui le Camere operano un controllo stringente sull’Esecutivo, essendo a questo, in via di fatto, attribuita la competenza di concludere – non, come è ovvio, rendere esecutivo – un trattato internazionale. Per questo motivo la riforma costituzionale, nell’ottica di non far venire meno il sistema di pesi e contrappesi previsti dalla Costituzione vigente, attribuisce tale competenza a entrambe le Camere, e non alla sola Camera dei deputati, depositaria, in via pressoché esclusiva, della competenze legislativa.

Rendere più efficace l’azione delle istituzioni non deve mai prevaricare l’esigenza di operare un controllo sulle stesse, e l’approvazione bicamerale di cui l’articolo 80 – nonché l’approvazione del bilancio tramite procedimento rinforzato – permettono di conseguire questo equilibrio: efficenza e controllo, ponderazione e rapidità, per istituzioni più efficienti e credibili.

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