Il disposto dell’articolo 79 della Costituzione disciplina gli istituti dell’amnistia e dell’indulto.L’articolo in questione è una disposizione generale, e viene declinata, concretamente, all’interno del codice penale – agli articoli 171 e 174.
La riforma costituzionale non introduce innovazioni significative, nella misura in cui non modifica la sostanza dell’articolo 79, limitandosi, piuttosto, ad introdurre quelle modificazioni necessarie a rendere coerente tale disposizione con il quadro istituzionale disegnato dalla riforma stessa.
Il primo comma dell’articolo 79 prevede che “l’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale”.
L’unica modifica apportata dalla riforma all’articolo 79, dunque, consiste nell’aver sostituito al primo comma la frase “di ciascuna Camera” con l’espressione “della Camera dei deputati”.Come è ovvio, se la Camera dei deputati è titolare, quasi esclusiva, della potestà legislativa, e ammesso, come è, che amnistia e indulto debbano essere concessi attraverso una legge ordinaria, appare logico e coerente che l’adozione di quest’ultima venga delegata alla Camera dei deputati.
Un aspetto lasciato invariato dalla riforma merita di essere messo in luce: la deliberazione in virtù della quale si adotta una legge di amnistia o indulto deve necessariamente essere votata dalla maggioranza dei 2/3 dei “componenti della Camera dei deputati”. È importante, dunque, che la riforma lasci invariata questa maggioranza che impedisce alla forza politica di turno di adottare, in maniera arbitraria, provvedimenti di amnistia e indulto.
I due commi successivi dell’articolo 79 rimangono immutati e sanciscono due principi importanti: il primo, previsto dal secondo comma, è che “la legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione”; il secondo, disposto dall’ultimo comma dell’articolo 79, è che amnistia ed indulto non possano essere applicati ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Amnistia e indulto rivestono un’importanza, soprattutto politica e sociale, significativa, e per questo motivo la riforma non ne modifica i tratti essenziali.