Il disposto dell’articolo 82 disciplina le modalità attraverso le quali possono essere costituite Commissioni d’inchiesta o, in generale, disposte inchieste. La competenza generale, prima condivisa da entrambi i rami del Parlamento, viene ora attribuita esclusivamente alla Camera dei deputati, la quale potrà, in via esclusiva, “disporre inchieste su materie di pubblico interesse.”
La particolarità introdotta dalla riforma, coerente con l’obiettivo di distinguere puntualmente le competenza delle due Camere, sta nel fatto che mentre la Camera viene considerata depositaria di una competenza generale di inchiesta, il Senato della Repubblica potrà disporre inchieste solamente “su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali”.
Se il Senato deve rappresentare gli Enti territoriali a livello nazionale è logico che venga attribuito a questo la facoltà di disporre inchieste per le sole materie “concernenti le autonomie territoriali”, in modo che il collegamento profondo tra Senato e territori possa esprimersi non solamente dal punto di vista istituzionale, ma anche sociale.
Il secondo comma dell’articolo 82 è innovato marginalmente, nel senso che risulta destinatario di modifiche direttamente conseguenti a quelle apportate al primo comma. La presente disposizione prevede, difatti, le modalità attraverso le quali disporre inchieste. Nello specifico, ai sensi del secondo comma dell’articolo 82, si dispone che “a tale scopo – quello di disporre inchieste – ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati – precedentemente entrambe le Camere – la Commissione è formata in modo da rispecchia la proporzione dei vari gruppi.”
Conclude l’ultimo comma dell’articolo 82 attribuendo alle Commissioni d’inchiesta “gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria”. L’istituto della Commissione d’inchiesta costituisce uno strumento particolarmente rilevante per fare luce su fatti poco chiari, che interessano l’opinione pubblica e hanno una rilevanza sociale preponderante. Il fatto che la riforma non modifichi strutturalmente, ma solo marginalmente, il disposto dell’articolo 82 costituisce un esempio, paradigmatico, di mantenimento del sistema di pesi e contrappesi, che la stessa riforma non si propone minimamente di modificare.