L’articolo 81 costituisce una disposizione di enorme importanza per la vita istituzionale del nostro Paese. Integrandolo la riforma costituzionale del 2012, ha introdotto all’interno dell’ordinamento giuridico italiano il cosiddetto “equilibrio di bilancio”, stabilendo che, per l’appunto, “lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio” e specificando, nel periodo successivo, che si debba avere riguardo “delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.”
La riforma costituzionale non interviene sul primo comma della presente disposizione. Le modifiche riguardano, invece, i commi 2, 4 e 6.
Il secondo comma dell’articolo 81 prevede che il ricorso all’indebitamento debba essere preventivamente autorizzato dalla Camera dei deputati, mentre, precedentemente, si rendeva necessaria una “autorizzazione delle Camere – entrambe – adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti”. È importante sottolineare come anche la “previa autorizzazione della Camera dei deputati” debba essere approvata “dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti”. Costituisce, questa, una modifica necessaria ma che non cambia affatto la sostanza dell’articolo.
Il quarto comma, coerentemente con quanto detto sino ad ora, stabilisce che la legge di bilancio non venga più approvata da entrambe le Camere, ma dalla sola Camera dei deputati.
Questo comma deve essere letto in combinato disposto con il comma 5 dell’articolo 70, che stabilisce delle modalità particolari per l’approvazione della legge di bilancio. Essendo questa, storicamente, considerata strumento di controllo delle Camere nei confronti dell’Esecutivo, la riforma prevede un procedimento di carattere rafforzato.
Il 5 comma dell’articolo 70, difatti, stabilisce che il Senato possa esaminare il disegno di legge e “deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione”, e dunque il termine massimo entro il quale il Senato deve proporre modifiche viene differito di cinque giorni rispetto alla procedura normale.
Il 6 comma dell’articolo 81 prevede che “il contenuto delle legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci” nonché “la sostenibilità del debito” delle Pubbliche amministrazioni vengano stabiliti con “legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati”.
Anche l’ultimo comma della disposizione in esame, quindi, viene interessato da modifiche eminentemente formali, nel senso che ove, precedentemente, si stabiliva che un provvedimento dovesse essere adottato da “entrambe le Camere”, si prevede, attualmente, che tale adozione venga eseguita dalla sola Camera dei deputati.
È chiaro l’obiettivo perseguito dalla riforma, che costituisce il fil rouge di buona parte delle modifiche apportate al testo costituzionale: rendere la Camera dei deputati il ramo politico del Parlamento, conferendo a questa, avuto riguardo di mantenere invariato il sistema di pesi e contrappesi, la competenza legislativa quasi esclusiva, il compito di conferire e revocare la fiducia all’Esecutivo e, da ultimo, il dovere di adottare la legge di bilancio.