Articolo 78: la deliberazione dello stato di guerra a maggioranza assoluta

8 years ago by in Riforma Costituzionale Tagged: , , , ,

L’articolo 78 della Costituzione, pur essendo quantitativamente molto breve – appena tre righe – disciplina una situazione particolarmente rilevante: la deliberazione dello stato di guerra. 

Bisogna fare una precisazione, preliminare a tutto il discorso. La deliberazione dello stato di guerra non coincide con la dichiarazione dello stesso, competenza, questa, di esclusiva attribuzione del Presidente della Repubblica.

Il disposto dell’articolo 78, dunque, deve necessariamente essere letto in combinazione con l’articolo 87, che disciplina le attribuzioni del Capo dello Stato. Appare logico che questi, nella propria veste di garante dell’unità nazionale e della tenuta di tutto l’ordinamento costituzionale, abbia l’ultima parola su di un evento, la guerra, che potenzialmente mina la tenuta dell’ordinamento.

C’è bisogno di un’ulteriore precisazione, necessaria per capire il senso della procedura prevista dall’articolo 78: la deliberazione dello stato di guerra riguarda, esclusivamente, le misure che l’Italia dovrebbe prendere in caso di aggressione da parte di uno Stato o di forze esterne, e non di eventuali aggressioni da parte dell’Italia, vietate dall’Articolo 11 della Costituzione. Questo articolo, dalla entrata in vigore della Costituzione sino ad oggi, non è mai stato utilizzato.

La modifica dell’articolo 78 lo rende coerente con il nuovo assetto istituzionale. La Camera dei deputati, è sempre bene ricordarlo, sarà la sola a mantenere un rapporto fiduciario con il Governo, al quale conferisce e revoca la fiducia.

Appare scontato, dunque, che, se precedentemente erano “le Camere” – entrambe – a deliberare lo stato di guerra, ora la deliberazione venga affidata alla sola Camera dei deputati. Questa, dopo aver deliberato lo stato di guerra, ai sensi dello stesso articolo 78, “conferisce al Governo i poteri necessari.”

Oltretutto risulta sensato che sia il solo ramo del Parlamento al quale viene affidato il compito di rappresentare la Nazione nel suo complesso – la Camera dei deputati – a poter adottare un provvedimento di questo tipo. È bene tenere a mente che il nuovo disposto dell’articolo 55 dispone che “ciascun membro della Camera dei Deputati rappresenta la Nazione”.

Nella riforma, peraltro, è previsto che la deliberazione sia assunta a maggioranza assoluta e non a maggioranza semplice, come in passato. Si rende, di fatto, più complicato adottare un provvedimento di deliberazione dello stato di guerra.

L’articolo 78 subisce, come molti degli articoli innovati dalla riforma, le modificazioni necessarie per renderlo coerente con il nuovo assetto istituzionale disegnato dalla riforma. Una modifica formale, in conclusione, che non contribuisce in alcun modo a facilitare la dichiarazione di guerra.

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