Articolo 74: Il Presidente della Repubblica mantiene intatte le sue prerogative

7 years ago by in Riforma Costituzionale Tagged: , , , ,

La riforma costituzionale interviene, seppure non stravolgendone il senso, anche sull’articolo 74. Il disposto di tale articolo stabilisce, al primo comma, che “il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione”.

L’articolo 74 rende più solido il ruolo di garante esercitato dal Presidente della Repubblica, permettendogli di operare un controllo, non vincolante, beninteso, sull’operato del Parlamento.

Quando questo adotti una legge di dubbia legittimità, il Presidente della Repubblica, per garantire la stabilità dell’ordinamento giuridico, richiede al Parlamento di pronunciarsi una seconda volta, e far sì che, eventualmente, torni sui suoi passi.

Se l’Assemblea legislativa si pronuncia favorevolmente una seconda volta sul medesimo testo, il Presidente della Repubblica, salvo i casi in cui la legge risulti manifestamente incostituzionale, deve promulgare la legge.

Il primo comma dell’articolo 74, che disciplina quanto detto fino ad ora, rimane immutato rispetto alla redazione originaria del testo.

La riforma costituzionale interviene sull’articolo aggiungendo un nuovo secondo comma, il quale prevede che “qualora la richiesta – di nuova deliberazione – riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni”.

Per spiegare questa previsione bisogna fare un salto di tre articoli ed anticipare quanto previsto dal disposto dell’articolo 77. Questo disciplina l’istituto del decreto legge, attraverso il quale il Governo, nei soli casi di necessità ed urgenza, si sostituisce al Parlamento nell’esercizio del potere legislativo.

Il decreto legge ha efficacia temporanea, e deve essere necessariamente convertito in legge dal Parlamento, entro sessanta giorni. 

Il combinato disposto degli articoli 74 e 77 della Costituzione realizza la seguente disciplina: se la richiesta, pervenuta dal Presidente della Repubblica, di nuova deliberazione da Parte del Parlamento riguardi leggi di conversione di decreti legge il termine è “differito di trenta giorni”, e quindi risulta di novanta giorni, anziché sessanta.

Tale previsione si giustifica sulla base del fatto che, effettivamente, la richiesta di nuova deliberazione diminuisce, di fatto, il tempo a disposizione del Parlamento per decidere una seconda volta, ed appare logico che la Costituzione permetta al Parlamento di avere un termine congruo per deliberare nella maniera migliore possibile.

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