Articolo 73: mai più leggi elettorali incostituzionali

7 years ago by in Riforma Costituzionale Tagged: , , , ,

L’articolo 73 della Costituzione disciplina tempi e modalità attraverso i quali le leggi vengo promulgate. Per promulgazione si intende il momento successivo all’approvazione parlamentare durante il quale la legge viene inserita stabilmente nell’ordinamento giuridico.

Il primo comma dell’articolo 73 stabilisce che “le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione”. Il fatto che sia il Presidente della Repubblica, nella sua veste di garante dell’unità nazionale, ad inserire in maniera duratura una legge nell’ordinamento fa sì che questo si mantenga unitario e coerente. La riforma non modifica il primo comma del presente articolo, e dunque la promulgazione rimarrà atto di competenza esclusiva del Presidente della Repubblica, nell’ottica di non modificarne poteri ed attribuzioni.

La revisione, invece, interviene inserendo un nuovo secondo comma, che disciplina il cosiddetto “giudizio preventivo di legittimità” da parte della Corte Costituzionale.

Ove ne faccia richiesta un quarto dei membri della Camera dei deputati, oppure un terzo dei membri del Senato, sono sottoposte al giudizio preventivo di legittimità costituzionale le leggi che “disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”.

Questo comma, che introduce di fatto un nuovo istituto all’interno del nostro ordinamento, è stato aggiunto durante il dibattito parlamentare sulla base di una precisa motivazione: nel nostro Paese troppi sono stati i casi nei quali le leggi elettorali sono state dichiarate illegittime, in parte o in tutto, dalla Consulta – da ultimo ricordiamo la sentenza numero 1 del 2014 che ha dichiarato, parzialmente, illegittimo il cosiddetto “Porcellum” -, e troppi sono stati i casi in cui, di conseguenza, la declaratoria di illegittimità ha causato instabilità politica. 

È del tutto evidente che la colpa non possa essere attribuita alla Corte Costituzionale, che si limita ad esercitare le competenze attribuitegli dalla Costituzione, ma, piuttosto, al Parlamento nel suo complesso. Per questo motivo la riforma costituzionale introduce l’istituto del giudizio preventivo di legittimità, per porre sotto il controllo della Consulta, limitatamente alle leggi elettorali, sulla base di un “ricorso motivato”, il Parlamento tutto.

Alla base di questa scelta sta una precisa indicazione di principio: assieme alla Costituzione, ancorché a questa subordinata, la legge elettorale rappresenta la cornice all’interno della quale si realizza il quadro istituzionale di un Paese moderno, e se la legge elettorale claudica, è instabile il sistema politico tutto.

Rendere certa la legittimità costituzionale di una legge significa conferire stabilità alle istituzioni, esigenza più che mai presente nel nostro ordinamento.

L’ultimo comma del presente articolo rimane invariato, mentre il penultimo risulta essere interessato da modifiche puramente formali. Se, precedentemente, questo stabiliva che nei casi in cui “le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito” con la riforma questo potere verrà attribuito alla sola Camera dei deputati, coerentemente con le competenze attribuitegli dalla nuova Costituzione.

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