L’articolo 60 della Costituzione, nella sua redazione attuale, disciplina la durata di entrambi i rami del Parlamento, ossia Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Stabilisce, infatti, che ‘La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni’.
Nella versione originale il disposto dell’articolo 60 stabiliva due diversi regimi temporali per la durata in carica delle due camere: il Senato sei anni, la Camera dei deputati cinque. Questa divergenza si giustificava sulla base del fatto che il Senato della Repubblica fu originariamente pensato come camera ‘alta’, dotato di un grado maggiore di dignità istituzionale rispetto alla Camera dei deputati.
La revisione operata nel 1963, che ha stabilito la medesima durata per entrambi i rami del Parlamento, ha conseguito l’obiettivo di parificare il ruolo delle camere sia in termini funzionali sia temporali.
La riforma sottoposta a referendum, nell’ottica di rivedere l’assetto istituzionale originariamente previsto dall’Assemblea costituente, interviene sull’articolo 60, in via sostanzialmente formale, espungendo il termine ‘Senato della Repubblica’ e sostituendolo con ‘Camera dei Deputati’.
Considerando il semplice testo, il nuovo articolo 60 dispone che ‘La Camera dei deputati è eletta per cinque anni’. Come ogni disposizione, anche questa deve essere coordinata con il resto della riforma. Se la nuova Costituzione si prefigge l’obiettivo di creare un collegamento formale e politico tra Senato e territori, è dunque coerente che si crei un legame, anche temporale, tra senatori ed organi territoriali che hanno il dovere di rappresentare.
Possiamo dire che la riforma configura un Senato slegato dalle sorti dell’esecutivo e, soprattutto, del ramo del Parlamento che a questo conferisce la fiducia. Il nuovo Senato si rinnoverà periodicamente, in concomitanza con il rinnovo della classe dirigente locale, ed è in questo senso che si rende chiaro l’obiettivo di legare a doppio filo Enti territoriali e Senato della Repubblica. Come peraltro avviene negli Stati Uniti, il Senato non “scadrà” ma si rinnoverà parzialmente sulla base dei cicli elettorali delle singole regioni.
Questo principio comporta una serie di corollari pratici tra cui, tanto per citarne uno, la decadenza automatica da senatore nel caso di decadenza dalla carica locale di riferimento. Decadere dal consiglio regionale e rimanere, comunque, senatore, sarebbe obiettivamente in contrasto con la ratio di tutta la riforma.
Per rendere ancora più chiaro lo scopo della riforma, in tal senso, si rende necessaria la lettura, in combinato disposto, degli articoli 60 e 57, comma sesto, poiché quest’ultima disposizione specifica che ‘la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti’.
Nella stessa ottica il secondo comma del nuovo articolo 60 sancisce che ‘la durata dei Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra’. La sola Camera può esercitare le proprie funzioni in regime di proroga, nonché in caso di guerra, per il fatto che esclusivamente questo ramo del Parlamento è rappresentativo della Nazione tutta.
È dunque condivisibile quanto logico che la nuova Costituzione disciplini in due articoli separati la diversa durata di Camera e Senato, poiché la prima avrà il compito di rappresentare la Nazione nel suo complesso, mentre il secondo l’onere di rendersi tramite delle istanze territoriali.
Una Camera nazionale, un Senato territoriale, in definitiva.