Articoli 66 e 67: un Parlamento unito rappresenta una Nazione unita

7 years ago by in Riforma Costituzionale Tagged: , , , ,

I nuovi articoli 66 e 67 costituiscono ottimi esempi di come la riforma costituzionale tocchi incidentalmente alcune disposizioni senza modificarne il senso profondo.

L’articolo 66, al primo comma, che rimane invariato, dispone che “ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”. La prima parte di questo articolo attribuisce ai due rami del Parlamento la facoltà di effettuare un giudizio rispetto ai “titoli di ammissione dei suoi componenti”, e di stabilire, dunque, i requisiti minimi per accedere alle cariche parlamentari. La seconda parte del primo comma, inoltre, autorizza il Parlamento ad effettuare una valutazione anche sulle “cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”.

L’articolo 66 primo comma, in buona sostanza, attribuisce a entrambe le Camere il potere di valutare la compatibilità con la carica di parlamentare dell’individuo che si propone di ricoprirla, sia prima sia dopo l’elezione.

La riforma integra l’articolo 66 attraverso l’aggiunta di un nuovo secondo comma. Questo, nell’ottica di profonda interdipendenza tra istituzioni locali e Senato, dispone che questo prenda “atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore”.

Il comma in questione ha un elevata importanza sistematica. Se il Senato, cambiando funzione, diviene la camera di raccordo tra Stato, Enti locali ed Unione Europea, sarebbe illogico permettere che un rappresentante territoriale rimanga in carica come senatore se decade da Consigliere o da Sindaco.

Rappresentare le istanze territoriali a livello nazionale: è questa la funzione, fondamentale, che la carta costituzionale attribuisce ai nuovi senatori. Se non si rappresentano più le istituzioni territoriali, appare logico che il nuovo articolo 66 preveda che  il Senato si limiti a prendere “atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore” senza poter avanzare alcuna obiezione di sorta. Non sarà più possibile utilizzare il senato come “paracadute”, per mantenere una carica all’interno delle istituzioni.

La disposizione successiva, l’articolo 67, appare interessata da una modifica esclusivamente testuale, dal momento che alla frase “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” viene sostituita con la seguente: “I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato”.

Se, effettivamente, ad un primo sguardo le modifiche apportate al disposto dell’articolo 67 possono sembrare di poca importanza, bisogna fare due annotazioni non marginali. Innanzitutto si ribadisce la differenziazione dei ruoli attribuiti alle due Camere eliminando l’inciso “rappresenta la Nazione” riferito a “ogni membro del Parlamento”. Solo la Camera dei deputati avrà il compito di rappresentare la Nazione nella sua interezza. 

La seconda considerazione riguarda la frase la sostituzione di “ogni membro” con “i membri (…) esercitano le loro funzioni (…)”. La riforma costituzionale prende una decisione, quella di considerare i parlamentari nel loro insieme, e non individualmente. Nonostante possa sembrare una annotazione trascurabile, è importante che la riforma adotti anche un indirizzo di principio: un Parlamento unito rappresenta una Nazione unita, ad ogni livello istituzionale.

È necessario tenere sempre a mente che quanto scritto in Costituzione rappresenta la base della società che si propone di rappresentare, e che ogni parola, dunque, assume un valore profondamente sociale, oltreché giuridico.

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