Gli articoli 61 e 62 della Costituzione riformata subiscono delle modifiche squisitamente formali, volte semplicemente ad adeguarli alle nuove disposizioni dell’articolo 55 – primo articolo toccato dalla riforma che ridisegna l’assetto e le funzioni del Parlamento. Gli articoli 61 e 62, a seguire, vengono sottoposti alle rettifiche necessarie per adattarli al nuovo sistema costituzionale.
In particolare, l’attuale disposto dell’articolo 61, comma 1, stabilisce che “le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti” e continua statuendo che “la prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.”Considerato che il Senato della Repubblica si rinnoverà periodicamente e di pari passo con il rinnovo della classe dirigente territoriale, appare logico che siano stati espunti tutti i riferimenti ad entrambi i rami del Parlamento e che siano stati sostituiti dalla dicitura “Camera dei deputati”. Il nuovo articolo 61 si riferisce non più alle due camere, bensì alla “elezione della nuova Camera dei deputati”.
Un discorso non dissimile vale per il secondo comma del medesimo articolo, il quale, se precedentemente stabiliva che ‘finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti’, è stato sostituito di modo da disciplinare il momento fino al quale ‘non si sia riunita la nuova Camera dei deputati’.
Anche l’articolo successivo, ossia il 62, ha subìto delle modifiche esclusivamente formali. Dei tre commi da cui è composto l’articolo, i primi due sono rimasti invariati, mentre il terzo, il quale disponeva che quando si fosse riunita una camera, sarebbe stata di diritto convocata anche l’altra, è stato abrogato. È del tutto evidente che se si persegue l’obiettivo di eliminare il sistema di bicameralismo paritario risulti necessario non mantenere alcun rapporto di interdipendenza tra le due Camere, ed è per questo motivo che il terzo comma dell’articolo 62 è stato abrogato.