Approvata alla Camera la legge che regolamenta la figura dell’educatore

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L’obiettivo principale di questo provvedimento è la valorizzazione delle competenze scientifiche e professionali di educatori e pedagogisti, perché «educatori non ci s’improvvisa» e, per rispondere alle numerose e nuove problematiche dell’ambito educativo, sociale e sanitario, è necessario un alto profilo professionale. Occorre quindi un riconoscimento professionale di questi operatori per «fare uscire dall’ombra, come ha affermato Vanna Iori (PD), il lavoro prezioso, spesso non riconosciuto o non sufficientemente valorizzato o apprezzato, da essi svolto». È una galassia variegata e professionalmente fragile di circa 200 mila persone, alcune con titolo, altre senza, di una giungla di titoli e ambiti lavorativi che comprende, al suo interno, anche ingiustizie e disparità, di una normativa in materia complessa e, a volte, contraddittoria, che attende da oltre vent’anni di essere rivista e che risulta anche inadeguata, oggi, ai tempi e alle modifiche necessarie alla riorganizzazione dei servizi. Il testo, che nasce dalla collaborazione di tutti i gruppi parlamentari, si è arricchito del contributo di associazioni di educatori e pedagogisti. Queste figure professionali operano negli ambiti dell’infanzia ma anche in tutto l’arco della vita, nei luoghi molteplici della famiglia, della disabilità, dell’immigrazione, del carcere, della tossicodipendenza, delle case famiglia, delle comunità territoriali, della formazione aziendale, dell’inclusione e della tutela dei soggetti fragili e svantaggiati, della promozione del benessere. Con questa proposta di legge si creano le condizioni per produrre un decisivo miglioramento nella qualità dei servizi; si potenzia un’affermazione dei diritti dell’infanzia e una diffusione della qualità della cura educativa per tutte le persone in situazioni di fragilità e per coloro che sono in cammino nei sentieri educativi; inoltre, come ha dichiarato in discussione generale Umberto D’Ottavio (PD), si afferma la forte volontà di rilanciare i servizi sociali e sanitari, considerando la dotazione nei servizi di adeguate figure professionali.

DEFINIZIONE DELLE PROFESSIONI

L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista sono professionisti che operano nel campo dell’educazione formale e dell’educazione non formale, nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali nonché dello specifico codice deontologico, con l’utilizzo di metodologie proprie della loro professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione. In particolare i pedagogisti sono professionisti di livello apicale, specialisti dei processi educativi e formativi. L’esercizio delle professioni di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista è subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante, attribuito all’esito del percorso di studi universitario.

AMBITI DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi e nei presìdi sociosanitari limitatamente agli aspetti socio-educativi. Operano nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:

- educativo e formativo;

- scolastico;

- socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi;

- socio-assistenziale;

- della genitorialità e della famiglia;

- culturale;

- giudiziario;

- ambientale;

- sportivo e motorio;

- dell’integrazione e della cooperazione internazionale.

 L’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO

L’educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presìdi sanitari nonché nei servizi e nei presìdi socio-sanitari. La disciplina di questo settore viene regolamentata solo in parte da questo provvedimento, in quanto per quello non espressamente qui previsto, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

SERVIZI, ORGANIZZAZIONI E ISTITUTI NEI QUALI È ESERCITATA L’ATTIVITÀ

L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano in particolare all’interno dei seguenti servizi e presìdi pubblici e privati:

- servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;

- servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni;

- servizi extrascolastici per l’infanzia;

- servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l’inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;

- servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza tecnica d’ufficio in particolare nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;

- servizi educativi di promozione del benessere e della salute, con riguardo agli aspetti educativi; servizi per il recupero e l’integrazione;

- servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;

-  servizi per anziani e servizi geriatrici;

- servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell’animazione e del tempo libero dalla prima infanzia all’età adulta;

- servizi per l’integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;

- servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti; servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;

- servizi di educazione ambientale; servizi per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;

- servizi educativi nel campo dell’informazione, della comunicazione, della multimedialità, della promozione culturale e della lettura;

- servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze; servizi per l’aggiornamento e per la formazione di educatori e di pedagogisti.

QUALIFICA EUROPEA DELLE PROFESSIONI

L’educatore professionale socio-pedagogico rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), mentre il pedagogista rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7° livello del QEQ.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E COMPETENZE DELL’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIOPEDAGOGICO

L’educatore professionale socio-pedagogico svolge mansioni relative alla programmazione, alla progettazione, all’attuazione, alla gestione e alla valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi di educazione e formazione pubblici o privati e del terzo settore. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti. L’educatore professionale socio-pedagogico in particolare si occupa di: attività educative e formative relative alla progettazione, programmazione, realizzazione e valutazione di interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona; accompagnamento e facilitazione dei processi di apprendimento in contesti di educazione permanente, nonché in contesti di formazione professionale e di inserimento lavorativo; cooperazione alla definizione delle politiche formative, nonché alla pianificazione e alla gestione di servizi di rete nel territorio; collaborazione all’attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze.

 FORMAZIONE UNIVERSITARIA

 Dopo l’approvazione della legge entrerà in vigore l’obbligatorietà della laurea triennale per accedere alle professioni educative. Oggi nelle professioni educative ci sono laureati che provengono da due diverse facoltà universitarie (Medicina e Scienze della formazione). La legge prevede quindi che le due figure corrispondano a denominazioni diverse nei titoli di laurea:

- educatori professionali socio-sanitari (SNT-2), provenienti da Medicina, con laurea triennale abilitante;

- educatori professionali socio-pedagogici (L-19) provenienti dalle Facoltà di Scienze della formazione con laurea triennale (non abilitante);

- per il titolo di pedagogista si rende “abilitante” la vecchia laurea quadriennale in pedagogia e le lauree magistrali seguenti: LM-50, LM-57, LM85, LM93.

Le università favoriscono in via prioritaria l’attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all’area medica e all’area delle scienze dell’educazione e della formazione per il conseguimento dei diplomi di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT2. Inoltre, incoraggiano il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli, intenda conseguire anche l’altro.

 ATTIVITÀ PROFESSIONALI E COMPETENZE

 Il pedagogista si occupa – oltre che di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti – tra le altre cose di progettare, programmare, organizzare e coordinare i servizi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché di monitorarli e valutarli. All’educatore sociopedagogico spetta invece, tra l’altro, di sviluppare i piani educativi individuali e progettare le azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

ADEGUAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con propri decreti, ad apportare le necessarie modificazioni ai decreti del Ministro dell’università e della ricerca concernenti la determinazione delle classi delle lauree universitarie triennali e delle classi di laurea magistrale. Entro la stessa data, il Ministro dell’università e della ricerca, insieme al Ministro della salute, provvede, ad apportare le necessarie modificazioni per la determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie.

COLLOCAZIONE PROFESSIONALE

Le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi. Esse sono inserite negli elenchi e nelle banche di dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all’accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore professionale sociopedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista, unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), dell’ISFOL, dell’ISTAT, dei Ministeri, delle Regioni e degli altri organismi autorizzati, cui devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità nonché le associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione.

 NORME FINALI E TRANSITORIE

La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente a un diploma di laurea della classe L-19, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. È, altresì, attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati, e che abbiano o almeno 50 anni di età e 10 anni di servizio ovvero 20 anni di servizio. Si prevede, inoltre, che, in via transitoria – in casi diversi da quelli sopra indicati – la medesima qualifica è acquisita, previo superamento di un corso intensivo di formazione, da chi, alla data di entrata in vigore della legge, sia inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con il profilo di educatore, a seguito di un pubblico concorso; abbia svolto l’attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi, dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con autocertificazione; sia in possesso di un diploma abilitante rilasciato da un istituto magistrale o da una scuola magistrale entro l’anno scolastico 2001- 2002.

IN CONCLUSIONE

- si riconosce a coloro che svolgono le professioni educative una dignità scientifica e professionale;

- si creano le condizioni per produrre un decisivo miglioramento della qualità dei servizi e del welfare educativo;

- si potenzia un’affermazione dei diritti dell’infanzia e una diffusione della qualità della cura educativa, per tutte le persone in situazione di fragilità e per coloro che sono in cammino nei sentieri educativi;

- si fa un passo importante per riconoscere il lavoro educativo come indispensabile veicolo di civiltà per lo sviluppo del nostro Paese.

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